Pensione di reversibilità, riduzione Tabella F correttamente applicata nella misura del 25% (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 250 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, la riduzione prevista dalla Tabella F della legge n. 335/1995 è legittimamente applicata quando l’INPS opera la trattenuta nella misura del 25% e non in quella del 40%. Il giudice contabile, investito della domanda di ricalcolo e di restituzione, verifica l’effettiva percentuale applicata sui cedolini e sugli atti di liquidazione. La clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 non è violata quando la riduzione resta entro la soglia percentuale corretta. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 162/2022 non giustifica il ricalcolo quando la fattispecie concreta non rientra tra quelle considerate dal giudice delle leggi.

Il Fatto

La ricorrente, in quiescenza dal giugno 2010, fruisce della pensione di reversibilità quale vedova di un lavoratore già dipendente pubblico. Secondo la prospettazione di parte, l’INPS avrebbe operato sin dall’origine una decurtazione ai sensi della Tabella F della legge n. 335/1995 nella misura del 40%, anziché del 25% correlato al reddito dichiarato.

Con nota del 16.05.2024 la ricorrente ha chiesto il riesame del trattamento pensionistico, invocando anche il portato della Corte costituzionale n. 162/2022. L’INPS ha respinto l’istanza con nota del 17.05.2024, escludendo la ricorrenza dei presupposti per il ricalcolo. Da qui il ricorso davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudizio mira all’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità, previa declaratoria di illegittimità delle decurtazioni operate nella percentuale del 40% in luogo del 25%, in applicazione della sentenza n. 162/2022. L’esito dipende interamente dalla verifica in fatto della misura effettivamente praticata dall’INPS.

L’Istituto, costituendosi, ha sostenuto di avere sempre applicato la riduzione del 25%. La relazione amministrativa e il cedolino di giugno 2025 indicano una pensione teorica di reversibilità di euro 16.596,97; applicando il 25% si perviene a un importo lordo annuo di euro 12.447,42, corrispondente a un rateo mensile lordo di euro 957,52, coincidente con quanto pagato nel giugno 2025.

La Corte esamina i cedolini prodotti e rileva i dati analitici. Nel giugno 2014 la pensione mensile lorda è di euro 1.181,81 con riduzione Tabella F di euro 295,45. Nel giugno 2017 è di euro 1.151,38 con riduzione di euro 287,85. Nel giugno 2021 è di euro 1.165,80 con riduzione di euro 291,45. Nel giugno 2025 è di euro 1.276,69 con riduzione di euro 319,17.

In tutti i casi esaminati la percentuale delle riduzioni operate sull’importo mensile lordo corrisponde esattamente al 25% dello stesso. La doglianza fondata sull’applicazione del 40% risulta quindi smentita dalla documentazione.

Ne consegue che la normativa richiamata e le argomentazioni della sentenza n. 162/2022 sono state correttamente applicate dall’INPS. Le censure sono infondate e il ricorso è rigettato. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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