Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 187 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., il deposito del conto giudiziale parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interna, richiesto dal giudice ai sensi dell’art. 141 cod. giust. cont., determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, che va pronunciata con sentenza ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.. Il procedimento di resa del conto ha natura giurisdizionale e la sua definizione non muta a seconda del contenuto del decreto del giudice monocratico, di accoglimento o di rigetto del ricorso. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. cont..
Il Fatto
La Procura regionale ha presentato ricorso al Giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione, chiedendo la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di un agente della riscossione proventi di un consorzio di sviluppo industriale. Il conto riguardava l’esercizio finanziario 2021, per il periodo dall’1.2.2021 al 31.12.2021, e doveva essere depositato presso il Comune competente. La Procura ha chiesto contestualmente l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 per il caso di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto del Giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Nelle more, il Comune ha trasmesso il conto in questione, con il relativo provvedimento di parifica e approvazione e con il parere dell’organo di revisione interna. Alla camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per l’estinzione del giudizio con successivo discarico dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il Giudice prende atto che il conto giudiziale depositato dall’agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell’organo di revisione interna. L’adempimento richiesto con il decreto di fissazione del termine è dunque intervenuto, con la conseguenza che la pretesa fatta valere in giudizio dalla Procura ha perso il proprio oggetto.
La decisione richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un precedente di questa stessa Sezione (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato dalla strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è ricavabile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di apposita udienza.
Da tale qualificazione il Giudice trae la conseguenza che la forma di definizione del giudizio per resa di conto non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere. Dalla lettura dell’art. 144 cod. giust. cont. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e un decreto che lo rigetti.
Il giudizio va pertanto definito, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il Giudice precisa che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.. Il giudizio è dichiarato estinto, nulla è disposto per le spese per la mancanza di contraddittorio e gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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