Nessun obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 214 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni del Comune, un obbligo di resa del conto giudiziale allorché la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a radicare la giurisdizione contabile. Ne discende l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
Il giudizio contabile ha ad oggetto un conto giudiziale relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2022, di beni del Comune, reso dal soggetto qualificato come agente contabile. Il prospetto è stato classificato come conto del consegnatario e ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta al Collegio riguarda dunque la stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al soggetto destinatario della richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione formale del prospetto: si tratta di un conto che, nel suo schema, riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. La riconduzione al modello legale, tuttavia, non basta a fondare l’obbligo di resa, perché occorre verificare la natura sostanziale della gestione rappresentata.
La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. Difetta, quindi, il presupposto materiale dell’obbligo di rendicontazione.
Il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale e la conforta con un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, richiamando in particolare questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Da tale orientamento si ricava che, con riguardo ai beni considerati, non è configurabile l’obbligo di resa del conto giudiziale.
La conseguenza è l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.
Nota della Redazione
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