Perequazione pensioni: legittimo il raffreddamento della legge di bilancio 2023 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 188 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici disposto dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 non viola gli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella modulazione dei coefficienti perequativi, purché siano rispettati i criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e sia salvaguardata la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona. La limitazione graduale per fasce di importo non integra un prelievo tributario, ma una prestazione patrimoniale imposta con finalità endoprevidenziale, e non paralizza in via definitiva il meccanismo rivalutativo. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato in quiescenza, titolare di un trattamento pensionistico annuo lordo di poco superiore a quarantunomila euro, ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione rivalutata senza il blocco introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Ha domandato la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme non erogate e il risarcimento del danno.

Secondo la tesi del ricorrente, il meccanismo di blocco/raffreddamento della perequazione comporterebbe un prelievo di natura sostanzialmente tributaria, in contrasto con il legittimo affidamento alla rivalutazione del trattamento e con il principio di non discriminazione in ragione dell’età. Il ricorso è stato introdotto per provocare un nuovo intervento della Corte costituzionale sul meccanismo perequativo, previa rimessione della questione incidentale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice contabile ha respinto le eccezioni di inammissibilità e nullità del ricorso sollevate da tutti i convenuti per genericità dell’atto. I documenti allegati consentono di determinare i fatti salienti della pretesa, con particolare riferimento all’appartenenza del ricorrente alla seconda fascia di trattamento pensionistico e alla sussistenza dei presupposti della giurisdizione contabile.

Respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni, la Corte è passata al merito, ritenendo i profili di illegittimità costituzionale e sovranazionale manifestamente infondati. Il ricorrente è titolare di una pensione inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, pari a 598,61 euro, e rientra quindi nella seconda fascia prevista dalla norma censurata. Trova applicazione il consolidato orientamento costituzionale, che riconosce l’insussistenza di un diritto quesito alla integrale rivalutazione e la possibilità di limitare il meccanismo perequativo secondo parametri di ragionevolezza.

Sono ragionevoli le scelte legislative che, disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti in base all’importo delle pensioni, perseguano un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, secondo comma, Cost. Solo il blocco integrale della perequazione può porsi in contrasto con il principio di adeguatezza dell’art. 38 Cost., mentre la disposizione censurata assicura una quota perequativa del 53% per la seconda fascia, ridotta ma non meramente simbolica.

La Corte ha inoltre escluso la natura tributaria della misura. Il risparmio di spesa perseguito dal legislatore ha finalità endoprevidenziale, essendo destinato a finanziare misure di accesso anticipato al pensionamento e di sostegno sociale. Il prelievo è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost., trovando giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost.

Infine, non sussiste la violazione del limite temporale invocata dal ricorrente, poiché il meccanismo introdotto dalla legge di bilancio 2023 non paralizza né sospende a tempo indeterminato la rivalutazione, risolvendosi in un mero raffreddamento attuato con indici graduali e proporzionati. Le censure di matrice eurounitaria sono state giudicate generiche e immotivate, mentre i profili di violazione della CEDU sono privi di allegazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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