Contestazioni a catena: retrodatazione e programmazione dei reati fine (Cass. pen. Sez. I n. 33093 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazioni a catena, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone l’accertamento di una delle forme di connessione qualificata tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze, individuate nel concorso formale, nella continuazione o nel nesso teleologico. La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine è configurabile a condizione che il giudice verifichi che questi ultimi siano stati programmati al momento dell’ingresso del partecipe nel sodalizio. La desumibilità dagli atti delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza successiva non coincide con la semplice conoscibilità dei fatti: richiede un quadro indiziario compiuto e apprezzabile in termini prognostici.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare applicata nell’ambito di un procedimento per reati di associazione mafiosa ed estorsione, assumendo che il titolo andrebbe retrodatato all’esecuzione della prima misura emessa in un diverso procedimento. Il Tribunale del riesame aveva rigettato gli appelli, escludendo sia la connessione qualificata tra i fatti, sia l’anteriore desumibilità della provvista indiziaria sottesa alla seconda ordinanza.
Avverso tale decisione il difensore propone ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 297, 303, 12 e 125 cod. proc. pen., per non avere il giudice correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di contestazioni a catena.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce innanzitutto il quadro delle tre situazioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere le regole operative applicabili in caso di contestazioni a catena, richiamando le Sezioni Unite n. 14535/07 del 19.12.2006 e Sezioni Unite n. 21957 del 22.03.2005. La prima ipotesi concerne fatti legati da connessione qualificata quando per il primo provvedimento non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio: la retrodatazione opera automaticamente. La seconda riguarda l’ipotesi in cui il rinvio a giudizio sia già intervenuto e richiede la desumibilità anteriore dei fatti. La terza concerne l’assenza di connessione qualificata, per la quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 3.11.2005, rileva la verifica sugli elementi idonei e sufficienti ad adottare il provvedimento successivo.
Quanto alla nozione di desumibilità, il Collegio chiarisce che essa non va confusa con la semplice conoscenza o conoscibilità delle evenienze fattuali. Occorre che il pubblico ministero si trovi nella condizione di disporre di un quadro sufficientemente compiuto del panorama indiziario, tale da consentire un meditato apprezzamento prognostico sulla concludenza e gravità delle fonti, richiamando sul punto Sez. IV n. 16343 del 29.03.2023, Sez. III n. 48034 del 25.10.2019 e Sez. IV n. 15451 del 14.03.2012.
Nel merito, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha escluso la continuazione tra il reato associativo e i reati fine facendo erroneamente leva sull’assenza di prova della programmazione al momento della costituzione del sodalizio. Il Collegio, aderendo all’orientamento più recente, ritiene invece che tale verifica vada condotta con riferimento al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nell’associazione, richiamando Sez. I n. 39858 del 28.04.2023, Sez. I n. 23818 del 22.06.2020 e Sez. I n. 1534 del 09.11.2017.
Anche sotto il profilo della desumibilità, la motivazione del Tribunale è giudicata in parte ipotetica e in parte apodittica: il giudice si è limitato a richiamare genericamente l’esistenza di ulteriori riscontri documentali e captativi, senza esaminare analiticamente le acquisizioni sopravvenute per saggiarne l’incidenza sulla provvista indiziaria originaria, in rapporto alla consistenza richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, che dovrà attenersi ai principi enunciati e verificare previamente se l’istanza di retrodatazione abbia ad oggetto i termini della fase delle indagini preliminari e non anche quelli delle fasi successive, secondo Sez. IV n. 22847 del 03.07.2020 e Sez. I n. 8786 del 01.12.2016.
Nota della Redazione
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