Notifica all’imputato detenuto per altra causa e preclusioni sui benefici (Cass. pen. Sez. V n. 3874 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato detenuto per altra causa, la notifica eseguita presso il difensore domiciliatario è rituale ove lo stato restrittivo non risulti dagli atti, non sussistendo alcun obbligo per il giudice di compiere ricerche sullo status libertatis. La nullità di ordine generale a regime intermedio relativa alla citazione deve essere eccepita o rilevata entro la deliberazione della sentenza di primo grado, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen. Le questioni sulla sospensione condizionale della pena e sulla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non devolute al giudice d’appello, non sono deducibili per la prima volta in Cassazione, salvo che siano rilevabili d’ufficio e non richiedano accertamenti di fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona ha confermato la condanna di due imputati per il reato di tentato furto aggravato di un computer portatile esposto per la vendita in un centro commerciale. I due avevano reciso con una pinza il dispositivo antitaccheggio e si erano allontanati lasciando il bene nell’esercizio allorché erano stati sorpresi dalla vigilanza. Entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione.
Il primo ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen., per essere stato dichiarato assente sebbene la notifica del decreto di citazione in primo grado fosse stata effettuata presso il difensore d’ufficio, nonostante egli fosse detenuto per altro titolo. Ha inoltre censurato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale e l’omessa motivazione sull’art. 131-bis cod. pen. Il secondo ha invocato la desistenza volontaria o il recesso attivo e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato sotto un duplice profilo. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 12778 del 2020: la nullità assoluta e insanabile dell’art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo quando la citazione sia omessa o eseguita in forme inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto. La notifica viziata integra invece una nullità a regime intermedio, rilevabile entro il termine dell’art. 180 cod. proc. pen. e sanabile ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen.
Nella specie la notifica era stata effettuata presso il difensore indicato nel decreto di citazione come domiciliatario, con elezione di domicilio accettata. Richiamando le Sezioni Unite n. 42603 del 2023, la Corte osserva che solo in caso di mancata accettazione dell’elezione può porsi un problema di validità. La notifica risulta pertanto corretta e comunque idonea a rendere edotto l’imputato. Trattandosi di nullità verificatasi prima del giudizio di primo grado, essa doveva essere rilevata o dedotta entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
La doglianza è infondata anche sotto altro profilo. Nei confronti dell’imputato detenuto la notifica va effettuata in carcere, ma, se la detenzione è per altra causa, occorre che lo stato restrittivo sia conosciuto dal giudice che procede. Non sussiste alcun obbligo di svolgere ricerche sullo status libertatis per ogni imputato. Poiché l’imputato non era detenuto per quel procedimento e tanto non era emerso in primo grado, il giudice non era tenuto ad alcuna ricerca e ha correttamente ritenuto regolare la notifica.
Il secondo motivo è inammissibile. Il Tribunale aveva espressamente escluso i presupposti della sospensione condizionale, rilevando i numerosi precedenti e il fatto che entrambi ne avevano già usufruito per il massimo consentito. Nessuna censura era stata mossa in appello su tale statuizione. In base agli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono dedursi in Cassazione questioni non sollevate con i motivi d’appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio e non richiedano accertamenti di fatto.
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte d’appello non è incorsa in alcuna omissione, poiché la questione non le era stata devoluta e non risulta mai prospettata. Richiamando la Sez. VI n. 5922 del 2023, il difetto di motivazione è deducibile solo se siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della causa di non punibilità.
Le doglianze del secondo ricorrente sono parimenti da disattendere. La questione sull’art. 56, commi 3 e 4, cod. pen. è sollevata per la prima volta in legittimità e si fonda su circostanze di fatto mai dedotte prima, non desumibili dalla ricostruzione di merito. Da questa emerge che i due avevano desistito solo dopo essersi accorti della presenza della vigilanza: manca la volontarietà necessaria per desistenza e recesso. Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, congruamente motivata. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 184 c.p.p. – Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
- Art. 420-ter c.p.p. – Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso