Continuazione tra associazione mafiosa e reato-fine non automatica (Cass. pen. Sez. I n. 40235 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine è configurabile solo quando questi ultimi siano stati programmati nel momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo sufficiente che la programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso. Ritenere sufficiente la programmazione alla costituzione del gruppo determinerebbe un automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, dovendosi altrimenti considerare in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. tutti i reati commessi in ambito associativo. Il giudizio sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso costituisce accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra il reato associativo di tipo mafioso, oggetto di una sentenza di condanna della Corte di assise di appello di Catanzaro, e una rapina aggravata dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggetto di distinta sentenza di condanna del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro.

La Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso, valorizzando il divario temporale tra l’adesione al sodalizio e la commissione della rapina. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, sostenendo che la sentenza del giudice dell’udienza preliminare aveva accertato come le rapine rientrassero nel programma del sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la continuazione tra partecipazione associativa e reati-fine richiede che questi ultimi siano stati programmati nel momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio. Richiama, in particolare, Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj e Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, precisando che non è necessario che la programmazione risalga alla costituzione del gruppo.

La Corte chiarisce il fondamento della regola: ammettere la sufficienza della programmazione al momento della costituzione del sodalizio produrrebbe un automatismo nel riconoscimento della continuazione e del beneficio sanzionatorio, perché ogni reato commesso in ambito associativo dovrebbe ritenersi in continuazione con il delitto di associazione.

Nel caso concreto, le doglianze non superano l’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata, che ha evidenziato l’estemporaneità della rapina rispetto al reato associativo. Il sodalizio aveva come scopo principale il traffico di stupefacenti, armi ed estorsioni, non la commissione di rapine, rispetto alle quali il ricorrente ha svolto un ruolo occasionale di basista. La natura non preordinata del delitto è stata desunta anche dal fatto che esso fu commesso dopo che il ricorrente, poco prima, aveva fornito ai correi informazioni sulla presenza di denaro contante.

La Corte osserva che la valutazione del giudice dell’esecuzione è corroborata dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che ha riferito di aver fornito la “dritta” per la rapina essendo a conoscenza degli orari. Né incide la circostanza che la sentenza del giudice dell’udienza preliminare abbia accertato che una serie di rapine, inizialmente occasionali, divennero poi strumento di attuazione del programma associativo: ciò non tocca il giudizio sulla mancanza di preordinazione della specifica rapina oggetto dell’istanza.

Il diniego della continuazione è dunque sorretto da adeguata motivazione, che consiste in un giudizio di merito sugli elementi fattuali, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi di motivazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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