Ricorso straordinario per errore di fatto: nozione e limiti di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 40234 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore di fatto, inteso come errore percettivo, determinato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia inciso sul processo formativo della volontà inducendo a una decisione diversa. Non integra errore di fatto l’errore di giudizio, che ha contenuto valutativo, né l’errore di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali. Restano estranei all’istituto anche gli errori percettivi commessi dal giudice di merito, che vanno fatti valere con le impugnazioni ordinarie. Il rimedio non è pertanto esperibile quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite.

Il Fatto

Due condannati propongono ricorso straordinario avverso una sentenza con cui la Corte di cassazione, sez. V pen., aveva rigettato i loro ricorsi, confermando la condanna per estorsione aggravata e per reati in materia di stupefacenti con aggravante mafiosa, resa dalla Corte di appello.

Il primo ricorrente deduce un errore percettivo: la sentenza avrebbe ritenuto che le indicazioni sui canali di approvvigionamento provenissero da soggetti del sodalizio mafioso, mentre sarebbero giunte da una persona estranea al clan. La seconda lamenta due errori: avere la Corte fondato l’estorsione su una circostanza fattuale inesistente, relativa all’oggetto del contratto di locazione, e avere omesso di valutare il motivo sull’aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ricostruisce in premessa la nozione di errore di fatto richiamando i consolidati orientamenti di legittimità. Presupposto del rimedio è la verificazione, nel giudizio di legittimità, di un errore percettivo causato da svista o equivoco nella lettura degli atti, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, estraneo all’istituto.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 16103 del 2002 e le Sezioni Unite n. 18651 del 2015, secondo cui il ricorso straordinario è inammissibile quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite. Sono inoltre esclusi gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere nelle forme delle impugnazioni ordinarie.

Quanto al primo ricorrente, la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva fondato l’aggravante su una pluralità di elementi complessivamente considerati, dimostrativi dello stretto collegamento con la famiglia mafiosa, a prescindere dal rapporto con il terzo indicato. L’estraneità di costui, peraltro, era stata affermata in termini generici e senza aggancio agli atti.

Quanto alla seconda ricorrente, la Corte esclude che la sentenza avesse attribuito rilievo agli obblighi contrattuali dell’aggiudicataria o alla possibilità di conseguire gratuitamente le aree. Essa aveva ritenuto decisiva, ai fini dell’art. 629 cod. pen., l’imposizione del rapporto negoziale alla persona offesa, impedita di perseguire i propri interessi economici. L’errore denunciato, ove esistente, è comunque privo di decisività. Non sussiste, infine, l’omessa valutazione del settimo motivo, avendo la sentenza esaminato, sia pure sinteticamente, il tema della commisurazione della pena.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso del primo e il rigetto di quello della seconda, con condanna alle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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