Continuazione esecutiva e verifica del medesimo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 5218 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di continuazione in sede esecutiva su reati giudicati con più sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione conserva il potere-dovere di apprezzare autonomamente la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., compresa l’identità del disegno criminoso, e può disattendere la concorde richiesta delle parti quando non ne ravvisi la ricorrenza. Il riconoscimento della continuazione non può fondarsi sulla sola analogia dei singoli reati o sul contesto in cui sono maturati, né su una generica spinta a delinquere, occorrendo la prova di una programmazione unitaria e originaria, alla cui verifica la notevole distanza temporale tra gli episodi è elemento di valutazione negativo.
Il Fatto
La ricorrente ha domandato l’applicazione della continuazione in sede esecutiva con riguardo a tre reati giudicati mediante distinte sentenze di patteggiamento, emesse dal medesimo Tribunale, per furti in abitazione e un tentativo, commessi in un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2012. L’istanza, formulata ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., conteneva anche la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare o, in subordine, di concessione della sospensione condizionale.
Il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta, ritenendo il potere di sostituzione riservato al giudice della cognizione e inammissibile la domanda di sospensione condizionale. La Corte di cassazione, con una precedente pronuncia, aveva annullato quella decisione per la mancata valutazione dell’accordo formatosi tra le parti. Il Tribunale, nuovamente investito, ha rigettato l’istanza per insussistenza di elementi idonei a desumere una preventiva ideazione unitaria. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’iter procedurale che, in executivis, consente al giudice alternativamente di recepire l’accordo tra le parti, di procedere comunque all’unificazione dei reati o di respingere la richiesta. Richiamando la Sez. I n. 41312 del 18/06/2015, la sentenza ribadisce che, pur in presenza di una concorde richiesta, il giudice conserva il potere di apprezzamento sui requisiti previsti dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e dall’art. 81 cod. pen., potendo disattendere la domanda se non ne ravvisa la ricorrenza.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di medesimo disegno criminoso. L’unicità richiesta dalla norma implica che l’agente abbia una iniziale programmazione di compiere una pluralità di reati, almeno in linea generale previsti come mezzo per il conseguimento di un unico fine, specifico e prefissato. La Corte esclude che tale programmazione possa desumersi dalla sola analogia dei reati o dal contesto in cui sono maturati, ovvero dalla spinta a delinquere.
Su questo punto il collegio richiama la Sez. I n. 15955 del 08/01/2016, secondo cui il disegno criminoso non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza concretizzantesi di volta in volta secondo le occasioni. Richiama altresì la Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, che esige una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e programmazione originaria dei reati successivi — non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
La Corte affronta infine il profilo temporale, ricordando che l’inciso “anche in tempi diversi” non consente di negare ogni rilevanza al momento di commissione. Se la vicinanza temporale non è di per sé indizio necessario, la notevole distanza di tempo può costituire indizio negativo, perché le difficoltà di programmazione a lunga scadenza riducono le possibilità di ravvisare la continuazione in proporzione inversa all’aumento del distacco tra gli episodi.
Applicando tali principi, il giudice dell’esecuzione ha correttamente ritenuto insufficiente il richiamo alla similarità dei fatti, valorizzando invece la natura estemporanea delle condotte, l’inidoneità del disagio socio-economico ad assumere valenza unificatrice e la riconducibilità delle stesse a una scelta di vita improntata alla delinquenza. A fronte di una motivazione congrua e logica, il ricorso si risolve in argomentazioni assertive e in una sostanziale richiesta di rilettura degli elementi di valutazione; di qui il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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