Confisca di prevenzione, revoca e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 5219 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che è escluso il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente. La revoca della confisca di prevenzione richiede un giudizio nuovo, fondato su elementi di indagine diversi da quelli del processo conclusosi con il provvedimento di cui si chiede la rimozione. Le censure che sollecitano valutazioni di merito o esprimono dissensi sul compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito la confisca di un immobile a lui riconducibile ma fittiziamente intestato a un terzo, disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. sull’assunto che il bene fosse stato acquistato con risorse di provenienza illecita. Il provvedimento ablatorio conseguiva alla sentenza con cui lo stesso ricorrente era stato riconosciuto colpevole di una pluralità di reati, per i quali era però intervenuta declaratoria di prescrizione.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente per ottenere la revoca della confisca: il bene, la cui intestazione fittizia non era controversa, era stato acquistato e ristrutturato prima dell’apertura alla collaborazione con la giustizia. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in cassazione, deducendo la mancanza di un percorso argomentativo che giustificasse il diniego di restituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il perimetro del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; restano fuori i vizi motivazionali previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento di Sez. U, n. 33451 del 29.05.2014, avallato dalla Corte cost., sent. n. 106 del 2015, che ha escluso profili di irrazionalità in un sistema differenziato di sindacato tra misure personali e patrimoniali.

Quanto alla revoca della confisca, la Corte ricorda che essa presuppone un giudizio nuovo, fondato su elementi di indagine diversi da quelli già valutati, secondo il principio espresso da Sez. U, n. 57 del 19.12.2006. Su questa base, il Collegio verifica i singoli passaggi dell’ordinanza impugnata per saggiarne coerenza e congruità.

Nel merito, la difesa non ha individuato i segmenti motivazionali rilevanti, limitandosi a considerazioni di natura fattuale e a dissensi valutativi sul compendio probatorio. Le doglianze sulla prescrizione del reato presupposto sono irrilevanti: i poteri ablatori si fondano sulla sproporzione tra le risorse complessivamente valutate e il valore del bene, non sulla sola provenienza da quel reato.

L’intestazione fittizia e le allegazioni generiche sulle disponibilità finanziarie imponevano di applicare la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale di cui all’art. 240-bis cod. pen., operante anche in caso di intestazione fittizia, a condizione che la sproporzione reddituale emerga dalle acquisizioni probatorie. La Corte richiama in proposito Sez. U, n. 27421 del 25.02.2021, secondo cui l’accertamento di una delle fattispecie di cui all’art. 240-bis fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall’attività delittuosa le ricchezze di cui dispone, anche per interposta persona.

La disponibilità di risorse legittime invocata dal ricorrente è, inoltre, irrilevante: acquisto e ristrutturazione erano anteriori all’apertura alla collaborazione. Il riferimento all’importo liquidato per l’uscita dal programma di protezione risulta inadeguato e non documentato. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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