Continuazione in executio: contiguità temporale non basta senza disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 1724 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., il riconoscimento in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. presuppone la prova che un disegno criminoso unitario fosse già stato deliberato al momento della ideazione del primo dei reati. La sola contiguità spazio-temporale tra i fatti, o l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra reati legati da nesso teleologico, non esonerano il giudice dall’accertare l’unicità del programma criminoso. Elementi quali la diversità dei luoghi di consumazione, la pluralità dei correi, il tipo di sostanza stupefacente o la distanza temporale tra i fatti possono fondare, con motivazione adeguata, il diniego di continuazione.
Il Fatto
Il difensore del condannato proponeva istanza di continuazione davanti al giudice dell’esecuzione, chiedendo il riconoscimento dello stesso disegno criminoso fra i reati giudicati con più sentenze irrevocabili, alcuni dei quali già unificati in sede di cognizione. La Corte di assise di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con ordinanza del 12 marzo 2024.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizi della motivazione, per avere il giudice trascurato la contiguità temporale tra i reati e le ragioni già poste a fondamento della continuazione riconosciuta in cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Quanto ai reati in materia di stupefacenti, il giudice dell’esecuzione non aveva omesso di considerare la contiguità spazio-temporale né l’avvenuto riconoscimento della continuazione in cognizione, ma — seguendo gli insegnamenti delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017 — aveva apprezzato in senso contrario specifici indicatori tratti dalle concrete modalità dei fatti: la diversità dei luoghi di consumazione, le particolari finalità perseguite, il tipo di sostanza e la comparsa del correo in una sola delle vicende.
I rilievi difensivi, osserva la Corte, introducono solo valutazioni alternative che non si confrontano con l’iter motivazionale del giudice del merito.
Anche per i reati di rapina, il percorso motivazionale è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Benché si trattasse di rapine unificate per continuazione in cognizione con reati legati da nesso teleologico, il giudice ha valorizzato come decisiva la distanza temporale tra i fatti, commessi in luoghi diversi e con correi diversi, escludendo così che al momento della ideazione dei primi fosse già deliberata la commissione dei successivi.
La Corte rileva inoltre che le doglianze non specificano i titoli e le date dei reati giudicati con la sentenza indicata come emessa il 7 maggio 2008, rispetto ai quali il medesimo disegno criminoso era stato ritenuto solo per i reati commessi a Catanzaro nel 2006 e giudicati con sentenza irrevocabile. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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