Continuazione tra reati associativi e prefigurazione ab origine (Cass. pen. Sez. 7 n. 12447 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati associativi, qualora sia riconosciuta l’appartenenza del soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolo può essere ravvisato solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione. Non è sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una valutazione alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata.

Il Fatto

Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili. L’istanza riguardava i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi da ottobre 2005 a luglio 2009, e i reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (già unificati ex art. 81, comma secondo, cod. pen.), commessi da aprile 2008 a febbraio 2009.

Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto inverosimile che il condannato, mentre nel 2005 era impegnato nel narcotraffico, avesse già prefigurato di commettere tre anni dopo il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, per avere arrecato al sodalizio criminale un occasionale contributo legato alla fornitura di armi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso era essenzialmente costituito da doglianze in punto di fatto, sostanziatesi nell’osservazione secondo cui l’affiliazione al clan di stampo mafioso era stata determinata dalla necessità di proteggere il traffico di stupefacenti gestito dal condannato.

La Corte ha ritenuto che l’elemento prospettato costituisse semmai la conferma del fatto che il secondo reato non fu prefigurato ab origine insieme al primo, ma fu occasionato da una non prevedibile e contingente evenienza, considerato che la necessità di tutela della prima associazione si concretizzò solo dopo tre anni dalla sua costituzione.

Nel richiamare il precedente di Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, la Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di continuazione tra reati associativi, è necessaria una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, non essendo sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, in quanto meramente fondato su una valutazione alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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