Continuazione e unicità del disegno criminoso: la prossimità temporale non basta (Cass. pen. Sez. VII n. 33364 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., richiede la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso preordinato, non essendo sufficiente la mera prossimità temporale tra le condotte. Il giudice dell’esecuzione, chiamato a pronunciarsi ex art. 671 cod. proc. pen., deve accertare elementi specifici e dotati di significativo valore probatorio, senza che l’identità del disegno possa essere suffragata dal dubbio sulla sua esistenza in nome del principio del favor rei. Né l’omogeneità dei beni giuridici tutelati né la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale integrano gli indici rivelatori dell’unico disegno.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto di due sentenze di cognizione. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta con ordinanza del 24/02/2025. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione.

La questione riguardava la sussistenza di un unico preordinato disegno criminoso tra due condotte: la prima consistita nello spaccio di quaranta grammi di cocaina in concorso con alcuni soggetti; la seconda, avvenuta in tempi diversi e con altre diciotto persone, integrante l’adesione a un’organizzazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva, con unico articolato motivo ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse accertato gli indici rivelatori dell’unico disegno. La Corte ritiene però che il ricorrente prospetti un’insussistente carenza di motivazione.

Il giudice dell’esecuzione ha infatti valutato gli elementi emergenti dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di cognizione, con motivazione adeguata, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze. Egli ha specificamente esaminato tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, rilevando l’assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio.

La Corte sottolinea la diversità strutturale delle due vicende: la prima condotta, uno spaccio in concorso con alcuni soggetti; la seconda, l’adesione a un’organizzazione con altre diciotto persone, diverse dalle precedenti. Unico elemento comune risultava la prossimità temporale, ritenuta insufficiente a individuare il preordinato disegno necessario ai fini dell’art. 81 cod. pen.

Nel percorso argomentativo il giudice a quo richiama i principi di legittimità, in particolare Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui non è sufficiente la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati né la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale. Richiama altresì Sez. I n. 30977 del 26/06/2019, escludendo che l’identità del disegno criminoso possa essere suffragata dal dubbio sulla sua esistenza in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in relazione all’irrogazione della pena.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *