Nullità assoluta se il collegio decisore differisce da quello dell’udienza (Cass. pen. Sez. VI n. 33383 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., pur testualmente dettato per il giudizio ordinario di cognizione, è espressione di un principio generale estensibile alle decisioni assunte con ordinanza all’esito dell’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen.. È pertanto affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunciato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, salvo che, variata la composizione, la procedura sia stata riprodotta ex novo innanzi al collegio decidente. Il vizio attiene al solo segmento che va dall’udienza di discussione, con contestuale riserva, fino alla decisione che si perfeziona con la deliberazione e il deposito.

Il Fatto

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da tre ricorrenti, soci e amministratore di una società, avverso il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto quote sociali, complesso aziendale e patrimonio sociale.

Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo hanno dedotto la violazione di legge con riguardo all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., assumendone l’applicabilità anche ai procedimenti cautelari: non vi sarebbe coincidenza tra i giudici che hanno celebrato l’udienza e quelli che hanno deciso l’impugnazione, come emergerebbe dall’intestazione dell’ordinanza e dai verbali allegati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, riconoscendogli valenza assorbente. In punto di fatto emerge che il collegio che ha pronunciato l’ordinanza impugnata è composto da magistrati diversi rispetto a quelli che hanno assunto la decisione, come risulta dal verbale di udienza e dall’intestazione del provvedimento.

Assume rilievo, in tale contesto, il principio dell’immutabilità del giudice. Si tratta di una disposizione che, pur testualmente prescritta per il giudizio ordinario di cognizione, è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all’esito dell’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 38122 del 13.05.2014 e Sez. I n. 25806 del 12.06.2007, che in applicazione del principio ha annullato l’ordinanza resa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame per il contrasto tra verbale di udienza e intestazione del provvedimento.

Ne consegue che è affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, l’ordinanza pronunziata da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta ex novo innanzi al collegio decidente.

La Corte precisa l’ambito applicativo del principio: nel rito camerale esso attiene al solo segmento che va dall’udienza di discussione in camera di consiglio, con contestuale riserva, fino al momento della decisione che si perfeziona con la deliberazione e poi con il deposito del provvedimento, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen. È in tale ambito che il mutamento del collegio determina la nullità assoluta, restando impregiudicata la possibilità che le parti siano ammesse a dedurre di nuovo e a rassegnare le conclusioni innanzi a un collegio diversamente composto.

Da tali rilievi deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., restando assorbiti gli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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