Conto anticipi collegato al conto corrente: rimesse revocabili (Cass. civ. Sez. I n. 30176 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto anticipi, quando è collegato funzionalmente al conto corrente ordinario del medesimo cliente, ha natura accessoria rispetto a quest’ultimo e il suo saldo passivo è giuridicamente inscindibile da quello del conto corrente di corrispondenza. L’accertamento del credito derivante dalle anticipazioni impone quindi la ricostruzione aggregata dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto. In presenza di un affidamento per anticipi salvo buon fine, le somme portate dai titoli, una volta effettivamente incassate dalla banca, acquisiscono definitiva disponibilità per il correntista e, riducendo lo scoperto, costituiscono rimesse revocabili ai sensi dell’art. 67 l.fall. La compensazione tra credito del cliente e credito della banca per l’anticipazione resta sottratta alla revocatoria ai sensi dell’art. 56 l.fall., ma non elide la natura solutoria dell’accredito definitivo sul conto ordinario.

Il Fatto

La struttura bancaria, succeduta nel rapporto, aveva intrattenuto con una società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria un conto corrente ordinario e un conto anticipi collegato. La procedura agì per la declaratoria di inefficacia delle rimesse affluite sul conto corrente nei sei mesi anteriori all’insolvenza e di quelle successive all’apertura della procedura.

Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di € 1.288.795,40 oltre interessi. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza depositata il 17 giugno 2019, rigettò l’appello confermando la pronuncia di primo grado. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; la procedura ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché investono la natura del conto anticipi, sono infondati. La Corte muove dal rilievo che i conti anticipi, considerati isolatamente, sono privi di operatività e costituiscono una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti: il loro saldo passivo non indica uno scoperto e gli accrediti annotati in essi non sono rimesse solutorie.

Il principio cambia quando il conto anticipi è collegato a un conto corrente ordinario del medesimo cliente. In tal caso esso è strumento accessorio e funzionale al conto corrente e il suo saldo debitorio è giuridicamente inscindibile da quello del conto collegato, con la conseguenza che l’accertamento del credito da anticipazioni impone la ricostruzione aggregata dei rapporti. La Corte richiama sul punto Cass. 14321/2022 e, quanto alla qualificazione delle rimesse, Cass. nn. 13449/2011 e 6575/2018, precisando che le anticipazioni affluiscono al conto ordinario mediante giroconto e al salvo buon fine, come ogni altro versamento di terzi.

La Corte sottolinea che gli addebiti e gli accrediti del conto anticipi danno luogo a un mero accertamento contabile di dare e avere, estraneo al fenomeno della compensazione legale, secondo l’insegnamento di Cass. 7074/2005, 21694/2018 e 14321/2022. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi ricostruendo il rapporto in termini aggregati: l’accredito sul conto ordinario diviene definitivo al momento dell’incasso delle somme portate sugli effetti, mentre solo il mancato incasso trova evidenza mediante l’addebito degli insoluti.

La natura di mera evidenza interna del conto anticipi non osta quindi all’azione revocatoria, proprio per il suo accertato collegamento funzionale con il conto corrente ordinario. Il quarto motivo è inammissibile, perché l’atto solutorio revocabile ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. è ipotesi specifica dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili di cui al comma 2 e non un diverso tipo rispetto a quelli dei commi 1 e 2. Il quinto motivo è inammissibile per il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che sanziona solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

Anche il sesto motivo non supera il vaglio di ammissibilità: la censura maschera una diversa lettura delle risultanze processuali. Il ricorso alla prova presuntiva è censurabile solo quando la presunzione sia fondata su fatti privi di gravità, precisione o concordanza, non quando si prospetti una diversa inferenza probabilistica. Il settimo motivo è inammissibile perché solo il mancato esame della CTU integra il vizio deducibile, e la Corte territoriale ha richiamato facendole proprie le conclusioni del consulente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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