Pegno su libretto solo se la banca può disporne subito (Cass. civ. Sez. I n. 30174 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pegno su libretto di deposito bancario, la qualificazione come pegno irregolare ex art. 1851 cod. civ. presuppone che il contratto attribuisca alla banca la facoltà di disporre immediatamente del saldo costituito in garanzia. Ove invece la facoltà di disposizione sia condizionata al previo inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca non acquisisce legittimamente la somma e la costituzione del pegno resta assoggettabile a revocatoria fallimentare. L’accertamento sulla portata della clausola e sulla ricorrenza del presupposto negoziale è valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. In materia di prova per presunzioni, il giudice di merito procede a una valutazione analitica degli indizi e poi complessiva della loro convergenza, senza che la parte possa imporgli la selezione degli elementi rilevanti.

Il Fatto

Il fallimento di una società propone azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall. per ottenere la declaratoria di inefficacia di due rimesse, eseguite nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento, con cui la società aveva estinto anticipatamente un mutuo chirografario concesso da una banca. Le somme provenivano da un libretto di deposito costituito in pegno, con fideiussione di un terzo garante.

Il Tribunale rigetta la domanda, ravvisando nel pegno la natura di pegno irregolare. La Corte d’appello accoglie il gravame della procedura: la clausola contrattuale non attribuiva alla banca il diritto di disporre del saldo, ma subordinava la facoltà al previo inadempimento, insussistente nel caso di estinzione anticipata. La banca ricorre in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la qualificazione del pegno. La Corte lo dichiara inammissibile: la giurisprudenza consolidata richiede, ai fini della qualificazione come pegno irregolare, la facoltà di disposizione del libretto immediatamente attribuita alla banca, perché solo in tal caso essa acquisisce legittimamente la somma e la costituzione della garanzia non ricade nell’ambito dell’art. 67 l. fall. La Corte distrettuale ha escluso l’attribuzione di simile facoltà con riguardo alle evenienze concrete, e l’assunto costituisce accertamento di fatto non sindacabile.

Il secondo motivo contesta la valutazione della scientia decoctionis, asseritamente compiuta in modo atomistico. Anche questa censura è inammissibile: nella prova per presunzioni il giudice opera una valutazione analitica degli indizi, scartando quelli privi di rilevanza, e poi una valutazione complessiva della loro concordanza. Spetta al giudice, non alla parte, individuare i fatti su cui fondare il processo logico e apprezzarne l’efficacia sintomatica, con un accertamento di fatto che, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Il terzo motivo lamenta l’esclusione dell’operatività della fideiussione e la mancata considerazione di una clausola di reviviscenza della garanzia in caso di revoca dei pagamenti. La Corte lo dichiara inammissibile: la decisione impugnata non evidenzia criticità di diritto e non denuncia l’omesso esame di un documento, ma esprime dissenso verso la valutazione del contenuto della garanzia, apprezzamento di fatto non sindacabile. Il ricorso che, sotto l’apparente violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese verso la procedura. Le spese verso il garante sono integralmente compensate. È disattesa la richiesta di risarcimento ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non ravvisandosi mala fede o colpa grave della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *