Nessun obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 194 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione dell’agente contabile non abbia ad oggetto beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il conto del consegnatario, pur modellato sullo schema del D.P.R. n. 194/1996, presuppone un patrimonio soggetto a custodia. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario di beni del Comune di omissis, reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2023 e depositato in data 28/05/2024. Il conto era stato formato secondo lo schema del Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, rilevando che la gestione oggetto del giudizio non riguardava beni per i quali l’agente contabile avesse un obbligo di custodia. La questione giunge così all’esame della Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, cioè di un prospetto ricalcato sul Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996. Tale modello, osserva la Corte, è predisposto per il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

Il Collegio rileva però che la gestione che forma oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, approvato con R.D. n. 827/1924 e applicabile agli enti locali per effetto del richiamo dell’art. 93 TUEL.

Su questo punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, citando, tra le altre, una pronuncia della stessa Sezione, decisioni delle Sezioni Abruzzo, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni non soggetti a custodia non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Da tale rilievo deriva l’improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia è di rito, e pertanto nulla viene disposto per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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