Rinuncia all’azione e cessazione della materia del contendere nel ricalcolo pensionistico militare (Corte dei Conti Sez. II App. n. 286 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’azione sottoscritta dal difensore munito di procura speciale che comprenda la facoltà di rinunciare agli atti produce la cessazione della materia del contendere e non richiede l’accettazione della controparte, poiché il suo effetto abdicativo preclude ogni ulteriore attività giurisdizionale diversa dal rilievo d’ufficio. Tale rinuncia travolge l’intero iter processuale e, con esso, la sentenza di primo grado, sterilizzandone irreparabilmente ogni effetto. Nel processo contabile, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere comporta l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Alcuni ex militari della Marina Militare Italiana, collocati in quiescenza tra il 2017 e il 2019, avevano chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico mediante l’aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità utile, in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e non mediante l’aliquota del 35% applicata dall’INPS ai sensi dell’art. 44 del medesimo d.P.R. La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia aveva respinto la domanda, rilevando che l’anzianità maturata da ciascun ricorrente al 31.12.1995 era inferiore ai 15 anni, secondo i principi espressi dalle Sezioni riunite n. 1/2021.

Gli interessati hanno proposto appello, deducendo difetto assoluto di motivazione e infondatezza in diritto, invocando la giurisprudenza delle Sezioni riunite intervenuta dopo la pronuncia impugnata. In pendenza del giudizio, l’Istituto previdenziale ha provveduto alla riliquidazione dei trattamenti con l’attribuzione dell’aliquota richiesta, documentando i pagamenti degli arretrati.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha preso atto che entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’istanza risultava sottoscritta dal difensore degli appellanti, munito, in forza delle procure in atti, anche della facoltà di transigere, conciliare, incassare e rinunciare agli atti.

La Corte ha sussunto la richiesta nella rinuncia alla domanda, il cui effetto abdicativo radicale investe sia l’ulteriore corso dell’azione, sia l’assetto provvisoriamente raggiunto con la sentenza di primo grado. Richiamando proprie precedenti pronunce in fattispecie analoghe (sentenze n. 671/2022, n. 127/2023 e n. 49/2024), il Collegio ha ribadito che la rinuncia all’azione preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso.

Quanto all’adesione dell’INPS, i giudici hanno osservato che essa è stata formalmente espressa nella memoria di costituzione, ma non è da ritenersi indispensabile. A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all’azione non richiede forme particolari né l’accettazione della controparte, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 15712 del 4.6.2021, Cass. sent. n. 33761 del 19.12.2019, Cass. sent. n. 23749 del 14.11.2011, Cass. ord. n. 2268 del 13.3.1999), che mai avrebbe un interesse giuridicamente rilevante a opporvisi.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, sopravvenuto per effetto della riliquidazione operata dall’Istituto, che fa venir meno la ragion d’essere della lite e priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Su tali basi la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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