Inammissibile il parere su spese legali dei dipendenti: questione gestione concreta (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 55 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, non può essere esercitata su questioni che, lungi dall’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, involgano fatti gestionali specifici o scelte operative discrezionali dell’Ente. È oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che prospetti le caratteristiche salienti di un caso concreto, sollecitando un avallo preventivo di legittimità su una decisione amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità procedente. Il vaglio di ammissibilità deve essere particolarmente rigoroso quando la questione possa formare oggetto di vertenze dinanzi ad altri plessi giurisdizionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune molisano chiedeva alla Sezione regionale di controllo un parere sulla rimborsabilità delle spese legali di un proprio dipendente, il quale aveva sostenuto l’onere per la difesa in un procedimento per responsabilità amministrativo-contabile senza aver preventivamente comunicato all’Ente la scelta del difensore di fiducia. L’Amministrazione, pur non avendo potuto valutare il gradimento del legale nominato, riferiva che la documentazione prodotta risultava conforme ai presupposti di legge, precisando di aver avuto contezza del difensore solo a seguito di una nota di diffida del dipendente.
La Motivazione della Corte
La Sezione, verificata la legittimazione soggettiva del Sindaco quale organo di rappresentanza legale dell’Ente, ha concentrato la propria attenzione sul profilo dell’ammissibilità oggettiva della richiesta. Richiamando i consolidati orientamenti delle Sezioni Riunite (deliberazione n. 54/2010) e della Sezione delle Autonomie, ha rammentato che la nozione di contabilità pubblica non ricomprende la totalità dell’azione amministrativa con riflessi finanziari, ma è limitata alle questioni interpretative di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti funzionali al contenimento della spesa.
La richiesta è stata ritenuta inammissibile sotto molteplici profili. Innanzitutto, il quesito è stato formulato in termini concreti, descrivendo gli aspetti salienti del procedimento e mirando alla risoluzione di una specifica questione gestionale, priva dei necessari crismi di generalità ed astrattezza. L’intervento richiesto, come evidenziato dalla Sezione, si sarebbe tradotto in una forma di co-amministrazione, ovvero in un vaglio preventivo di legittimità di una scelta che l’Ente avrebbe dovuto compiere autonomamente, rispondendone nelle competenti sedi giurisdizionali.
La Sezione ha inoltre sottolineato che la materia della rimborsabilità delle spese legali, come chiarito dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie, è da ritenersi estranea alla nozione di contabilità pubblica rilevante ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’obbligo del datore di lavoro pubblico di accollarsi gli oneri di difesa potrebbe, d’altronde, costituire oggetto di una controversia dinanzi alla giurisdizione ordinaria, imponendo un vaglio di ammissibilità particolarmente rigoroso a tutela della neutralità e dell’indipendenza della Corte.
La deliberazione n. 42/2026 della Sezione Veneto e la n. 12/2026 della Sezione Sicilia, unitamente alle nn. 14, 15 e 16/2026 della Sezione Emilia-Romagna, sono state richiamate per confermare che la novella di cui all’art. 2, legge n. 1/2026 non ha inciso sulla generale competenza consultiva delle Sezioni regionali, che resta assoggettata al regime di ammissibilità ordinario. Alla luce di tali considerazioni, la richiesta è stata dichiarata oggettivamente inammissibile.
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Nota della Redazione
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