Conto corrente bancario: la condanna della banca a restituire somme da clausole nulle sconta l’imposta di registro fissa, non proporzionale (Cass. trib. 9276/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 9276/2026, pubblicata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 2163/2022) — pubblica udienza del 24 marzo 2026, Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore ed estensore Giuseppe Lo Sardo.
Il principio di diritto
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista sia conseguente all’accertamento della nullità di clausole contrattuali (come le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto o il rinvio ai c.d. “usi su piazza” per la determinazione del saggio degli interessi), non rilevando che il correntista abbia fatto valere tale nullità in via di azione o in via di eccezione.
Il fatto
A una banca era stato notificato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (circa 12.000 euro) per la registrazione di una sentenza d’appello che, accertata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’aveva condannata a restituire al correntista una somma di oltre 327.000 euro. La banca impugnava l’avviso. Nei gradi di merito il giudice tributario riteneva la condanna restitutoria soggetta a imposta proporzionale e gli interessi legali a imposta fissa. La banca ricorreva per cassazione.
La motivazione
La condanna della banca a restituire somme indebitamente riscosse in forza di clausole dichiarate nulle è ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). Gli atti giudiziari che dichiarano la nullità di un atto — anche di singole clausole ex art. 1419, secondo comma, c.c. — pur portando condanna alla restituzione di denaro, sono soggetti a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, lett. e), della tariffa: il contratto è caducato ex tunc, le prestazioni sono private ab origine di titolo giustificativo e le parti sono abilitate a ripetere l’indebito per ripristinare lo status quo ante. Non trova applicazione l’art. 8, lett. b), della tariffa (imposta proporzionale sulle condanne al pagamento), che presuppone la fisiologica validità del contratto, né il principio di alternatività registro/IVA dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, irrilevante rispetto alla ripetizione di indebito. La Corte enuncia il principio di diritto e decide la causa nel merito.
Esito: accoglie il primo motivo (assorbito il secondo); cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, la dichiara soggetta a imposta di registro in misura fissa quanto alla condanna restitutoria; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Implicazioni pratiche
Quando una banca è condannata a restituire somme al correntista per effetto della nullità di clausole (anatocismo, commissione di massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza), la sentenza sconta l’imposta di registro in misura fissa, non proporzionale, trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo e non di condanna all’adempimento di un contratto valido. La distinzione — che prescinde dal fatto che la nullità sia stata azionata in via di azione o di eccezione — è rilevante per il contenzioso bancario sull’anatocismo e per la corretta tassazione delle relative sentenze.
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