Conto corrente bancario: l’onere di provare le clausole nulle grava sul correntista (Cass. civ. Sez. I n. 14993 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari, il correntista che agisce in giudizio per far dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente e per ottenere la restituzione dell’indebito è tenuto a provare il contenuto del contratto stesso, non potendosi supplire alla mancata produzione con la consulenza tecnica d’ufficio. Spetta all’attore in accertamento di indebito dimostrare che il contratto contemplava le clausole di cui deduce la nullità, non essendo sufficiente accertare l’applicazione di tassi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto. La produzione degli estratti conto e dei riassunti scalari, unita alle risultanze della c.t.u., è invece sufficiente a integrare la prova della domanda di ripetizione incentrata sulla sola illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che è prassi di per sé vietata a prescindere dalla pattuizione negoziale.

Il Fatto

Il Consorzio degli Autotrasportatori Meridionali conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il Banco di Napoli, deducendo di aver intrattenuto un prolungato rapporto di conto corrente con la filiale di Noci senza aver mai ricevuto il contratto. Lamentava addebiti illegittimi per interessi ultralegali, anatocismo trimestrale e commissioni di massimo scoperto non pattuite, chiedendo la condanna della banca al pagamento della somma di euro 112.703,26 a titolo di indebito, oltre il maggior danno ex art. 1224 cod. civ., previa esibizione del contratto ex art. 210 cod. proc. civ. e art. 119 TUB, con c.t.u. contabile.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando la mancata produzione del contratto e l’inapplicabilità dell’art. 210 cod. proc. civ. in assenza della preliminare richiesta ex art. 119 TUB. La Corte d’appello di Bari, in riforma, accoglieva l’appello del correntista e condannava la banca al pagamento di euro 113.809,28. Intesa Sanpaolo, subentrata al Banco di Napoli, ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sull’erronea attribuzione dell’onere della prova a carico della banca. Il Collegio rileva che la Corte territoriale ha invertito il criterio: in caso di azione di accertamento negativo promossa dal correntista, è quest’ultimo a dover dimostrare i fatti costitutivi della dedotta nullità. Una cosa è ritenere che un contratto di conto corrente esistesse, altro è ricostruirne il contenuto.

La Corte richiama la propria giurisprudenza: è sempre possibile per il giudice di merito ricostruire i saldi, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, con mezzi di prova ulteriori idonei a fornire indicazioni certe (Sez. I n. 22290 del 25.07.2023). La produzione dell’estratto conto e la ricostruzione operata dal c.t.u. sui riassunti scalari possono integrare la prova del saldo (Sez. I n. 10293 del 18.04.2023).

Nella specie, poiché il c.t.u. ha accertato l’applicazione di tassi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e c.m.s., sarebbe stato onere del correntista dimostrare che il contratto contemplasse le relative clausole. La banca, in primo grado, aveva contestato specificamente le doglianze sulle clausole, sicché l’assenza del testo contrattuale non consentiva di accertare la pattuizione dei maggiori interessi o la genericità delle commissioni.

La Corte circoscrive però la portata del vizio: non per tutte le pretese di ripetizione è essenziale la produzione dei documenti contrattuali. Richiamando Sez. I n. 33159 del 29.11.2023, il Collegio osserva che la capitalizzazione a debito degli interessi anatocistici è prassi illegittima a prescindere dalla pattuizione negoziale e può essere dimostrata con la c.t.u., anche in difetto del contratto. Il quarto motivo resta assorbito; il secondo e il quinto sono dichiarati inammissibili per difetto di rilevanza e per tendenza al riesame del fatto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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