Esercizio della clausola risolutiva espressa e divieto di extrapetizione del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 10147 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che desume l’esercizio della clausola risolutiva espressa dal mero dato della contestazione della morosità, anziché da una espressa deduzione dell’inadempimento quale fondamento della domanda di risoluzione di diritto, incorre in extrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La contestazione dell’altrui pretesa creditoria, quand’anche dettagliata, non equivale di per sé a manifestazione di volontà di avvalersi della clausola, poiché l’art. 1456 c.c. esige una dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola stessa. È invece necessario, ai fini della risoluzione di diritto, un collegamento chiaro e inequivoco tra lo specifico inadempimento e l’esercizio della clausola.

Il Fatto

Con contratto di affitto di ramo di azienda, una società titolare di concessione demaniale concesse in affitto a un’altra società un bar-ristorante. Una successiva modifica contrattuale fissò il corrispettivo annuo in misura fissa e previde che, qualora il canone demaniale effettivamente dovuto fosse risultato superiore, l’affittuaria avrebbe rimborsato la differenza a titolo di conguagli. L’affittante invocò quindi la clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento dei conguagli e dei rimborsi ICI/IMU.

L’affittuaria chiese al Tribunale che le somme non fossero dichiarate dovute ed eccepì la prescrizione. L’affittante propose domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto. Il Tribunale dichiarò la risoluzione di diritto e condannò l’affittuaria al pagamento della somma. La Corte d’appello, ritenuta inefficace la comunicazione con cui l’affittante aveva inteso avvalersi della clausola, individuò un nuovo dies a quo nella costituzione dell’affittante nel giudizio di primo grado e rideterminò la somma dovuta. Avverso tale sentenza l’affittuaria ricorre in cassazione; l’affittante resiste con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’extrapetizione. Il giudice territoriale aveva escluso che la volontà di avvalersi della clausola fosse stata correttamente manifestata con la comunicazione, perché gli inadempimenti ivi indicati non rientravano nel tenore della clausola stessa. Aveva però ritenuto che l’affittante avesse inteso avvalersi del mancato pagamento della parte fissa del canone direttamente con la comparsa di costituzione in primo grado.

La Corte esclude che nell’atto difensivo sia ravvisabile un chiaro ed inequivoco collegamento tra l’inadempimento dei canoni base e l’esercizio della clausola. Le conclusioni rassegnate nella comparsa si riferiscono alla risoluzione avvenuta in data anteriore per effetto della clausola, o comunque alla risoluzione per grave inadempimento. La Corte aggiunge che dalla stessa sentenza impugnata emerge come la Corte d’appello non abbia identificato quale oggetto di accertamento fattuale né la deduzione della morosità successiva all’avvalimento della clausola, né l’invocazione di tale morosità come oggetto della clausola.

Il giudice territoriale ha in realtà desunto l’esercizio della clausola dalla mera contestazione del mancato pagamento dei canoni, senza un adeguato procedimento interpretativo. Una simile contestazione non può di per sé significare che essa sia posta a base di una domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto. Sarebbe stata necessaria una espressa deduzione del fatto quale fondamento della domanda. Il giudice d’appello è dunque incorso in una chiara extrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; i restanti motivi del ricorso principale restano assorbiti.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato. L’appellato che abbia ottenuto l’accoglimento della domanda principale deve riproporre espressamente la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.; non può sostenersi che le due domande, l’una di natura dichiarativa e l’altra costitutiva, siano legate da un nesso di pregiudizialità-dipendenza. Il secondo motivo è inammissibile perché denuncia come omesso esame di un fatto ciò che è una questione, e comunque perché l’art. 1456 c.c. sancisce l’imprescindibilità della dichiarazione di avvalersi della clausola. Il terzo motivo è inammissibile in quanto privo di censura alla decisione impugnata. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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