Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 4930 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che dichiari nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è tenuto a depositare, nel termine previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., la copia della decisione munita della relata di notificazione. L’omesso deposito comporta l’improcedibilità del ricorso, senza che possano rilevare la mancata contestazione del termine breve da parte del controricorrente, né il deposito tardivo ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. La sanzione è funzionale al controllo pubblicistico del passaggio in giudicato e non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU. Ne consegue la inefficacia del ricorso incidentale condizionato proposto in via subordinata.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda della proprietaria di un immobile, già coniuge separata, volta al rilascio del bene occupato dall’ex coniuge. Il diritto di abitazione era stato costituito in favore di quest’ultimo negli accordi di separazione omologati, con efficacia temporanea fino al reperimento di un acquirente. Respinta la riconvenzionale di simulazione dell’atto di vendita, il convenuto proponeva appello.
La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame, qualificando l’azione come rilascio per inadempimento dell’obbligo assunto in sede di separazione e reputando irrilevanti le eccezioni sulla validità del titolo di acquisto. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi; la controricorrente proponeva ricorso incidentale condizionato per la restituzione del prezzo versato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso principale. Il ricorrente aveva attestato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, senza però depositare la relata di notifica: la verifica della tempestività dell’impugnazione risultava così impedita, considerato che il ricorso era stato notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’onere previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. Il deposito della copia con la relata, ove la notifica sia avvenuta, è strumentale al riscontro del rispetto del termine breve e alla tutela dell’esigenza pubblicistica del vincolo del giudicato formale, non disponibile dalle parti. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso costituisce manifestazione di autoresponsabilità e impegna la parte a subirne le conseguenze.
Viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 9005 del 2009, secondo cui la produzione separata della copia con relata può essere effettuata ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., purché entro il termine dell’art. 369. La Corte esclude poi che trovi applicazione l’orientamento delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, che sottrae alla sanzione il caso in cui la relata sia comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente: nella specie la notifica non è stata depositata da alcuna parte.
Né soccorre il principio che esenta dalle formalità quando l’intervallo tra pubblicazione e notifica del ricorso sia inferiore al termine breve, poiché tale intervallo risulta superiore. La Corte richiama sul punto le ordinanze Sez. 6-3 n. 11386 del 2019 e n. 17066 del 2013, e la recente Sez. Un. n. 21349 del 2022, che esclude il recupero tardivo ex art. 372. Quanto al prospettato dubbio di legittimità costituzionale, la sanzione non contrasta con i parametri costituzionali e convenzionali, trattandosi di adempimento preliminare non oneroso: sul punto è richiamata Sez. I n. 19475 del 2024.
Il ricorso incidentale è dichiarato inefficace, in continuità con il principio di Sez. V n. 17707 del 2021: il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale sia inammissibile, senza che rilevi il rispetto del termine di quaranta giorni. Il ricorrente è condannato alle spese; compensate nei confronti della controricorrente adesiva. Accertati i presupposti per il versamento del contributo unificato, mentre sono esclusi per il ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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