Irregolare il conto economale parificato dallo stesso agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 12 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce un atto di controllo interno che, per elementare esigenza di alterità prima ancora che di indipendenza, non può essere compiuto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto. Ove l’agente rivesta anche la qualifica di responsabile del servizio finanziario, la competenza a parificare spetta, in funzione sostitutiva, al Segretario comunale o, in via residuale, al Sindaco. La mancata osservanza del principio di alterità determina l’assenza di idonea parificazione, con conseguente impossibilità di qualsiasi verifica giudiziale e di ammissione dell’agente al discarico. Le spese economali, inoltre, devono presentare i caratteri della non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità, essendo finalizzate al solo funzionamento degli uffici.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto il conto giudiziale reso dall’economo del Comune per la gestione del fondo economale dell’esercizio 2023. Il conto esponeva un’anticipazione iniziale di € 500,00, pagamenti e rimborsi per € 387,37 e la restituzione dell’anticipazione mediante reversale di fine anno.
L’istruttoria rilevava profili di irregolarità formale — modello non conforme, sottoscrizione tardiva, errata registrazione della restituzione tra le entrate — e sostanziale, per la genericità delle descrizioni di spesa e per alcune voci estranee alle ipotesi regolamentari. Veniva contestata, in particolare, la violazione del principio di alterità, poiché l’agente coincideva con il responsabile del servizio finanziario che aveva parificato il conto. L’agente eccepiva che le irregolarità derivavano dal software in uso e dalla limitatezza dell’organico, invocando la regolarità del conto e il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina regolamentare comunale, che all’art. 71, comma 3, delimita le spese sostenibili a carico del fondo economale: spese di ufficio, imposte e tasse, spese di viaggio, forniture di beni e servizi di non rilevante ammontare e spese urgenti e impreviste. La parificazione del conto, pur siglato dal Sindaco, è stata effettuata dallo stesso agente contabile.
Secondo il consolidato orientamento della Corte, l’attività di verifica presupposta dalla parificazione non può essere svolta dal medesimo soggetto che ha reso il conto, per irrinunciabile esigenza di alterità tra controllore e controllato. La parifica ha natura intrinseca di atto di controllo interno e, negli enti locali, compete di regola al responsabile del servizio finanziario. Qualora l’agente sia l’unico dipendente del servizio o ne sia responsabile, la competenza va intestata al Segretario comunale in funzione sostitutiva, o in via residuale al Sindaco.
Dall’omessa osservanza del principio di alterità discende l’assenza di idonea parificazione: provenendo la parifica dal medesimo soggetto controllato, essa non può assolvere alla finalità cui è preposta e l’adempimento non può dirsi integrato. La parifica costituisce fase imprescindibile ai fini della procedibilità del giudizio sul conto, sicché la sua assenza impedisce qualsiasi verifica giudiziale.
Il Collegio rileva inoltre che alcune spese annotate non potevano gravare sulla cassa economale. Le spese economali, in deroga alla programmazione e all’ordinario procedimento di spesa, devono essere connotate da non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità, e sono finalizzate al solo funzionamento degli uffici. Non rientrano in tale categoria gli acquisti di fiori o generi di conforto: le spese di rappresentanza esigono i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e dell’eccezionalità.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il documento depositato, mera attestazione di regolarità, non integra il contenuto richiesto dalla norma. L’omissione non è però addebitabile all’agente, bensì all’Amministrazione tenuta a porla in essere. Il conto, in conclusione, è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso al discarico.
Nota della Redazione
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