Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74% e decorrenza dalla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 129 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, richiesto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 ai fini dell’attribuzione della contribuzione figurativa, può essere accertato dal giudice contabile sulla base del parere medico-legale acquisito in via istruttoria. Il giudizio espresso dall’organo di consulenza tecnica, se correttamente motivato e supportato dalla documentazione sanitaria, è idoneo a superare la diversa valutazione operata dalle Commissioni mediche in sede amministrativa. Il beneficio decorre dalla domanda amministrativa, non dalla data della visita di revisione o del provvedimento giurisdizionale. La riunione dei giudizi è disposta per connessione oggettiva e soggettiva quando le domande investono il medesimo rapporto e la stessa pretesa contributiva.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un ente locale con qualifica di educatrice di asilo nido, agisce per l’accertamento dello stato di invalidità ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 388/2000. La Commissione medica, su sua istanza, le riconosce una riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%: percentuale inferiore al 74% richiesto dalla norma.

Con un primo ricorso impugna quel verbale. L’INPS eccepisce l’inammissibilità perché l’interessata è ancora in servizio e non ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, contestando nel merito l’assenza del grado di invalidità richiesto. Il giudice respinge l’eccezione e dispone l’acquisizione di un parere medico-legale. N Nelle more, la ricorrente impugna anche il verbale emesso in sede di visita di revisione, che conferma l’infermità negli stessi termini percentuali, chiedendo la riunione al primo giudizio. L’INPS eccepisce il ne bis in idem sostanziale e, in subordine, aderisce alla riunione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta in via preliminare la questione della riunione. I due giudizi hanno a oggetto il medesimo rapporto e la stessa pretesa contributiva, sicché la connessione oggettiva e soggettiva impone la trattazione congiunta. L’eccezione di ne bis in idem resta così assorbita nella scelta processuale di riunire le cause.

Nel merito, il perno dell’argomentazione è il parere medico-legale acquisito in via istruttoria. L’organo di consulenza riconosce al quadro morboso della ricorrente un’invalidità dell’84%, con ascrivibilità delle infermità alla seconda categoria di pensione privilegiata di cui alla Tab. A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Il giudice condivide integralmente tali conclusioni, che reputa correttamente formulate, motivate e supportate dalla documentazione in atti.

Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra valutazione amministrativa e accertamento giurisdizionale. Il parere è stato reso sulla base della documentazione sanitaria prodotta e dell’esito della visita condotta all’epoca dei fatti, quando la ricorrente presentava infermità integrative di un’invalidità superiore al 74%. Le argomentazioni scientifiche del consulente non sono state oggetto di contestazione da parte dell’INPS.

Da qui la conclusione: il requisito dello stato di invalidità superiore al 74% sussiste in capo alla ricorrente. Il giudice fissa la decorrenza del beneficio alla data della domanda amministrativa, escludendo che rilevino la data della visita di revisione o il momento della decisione. La pretesa è dunque fondata e viene accolta. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti tecnici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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