Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 19 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata prova dell’avvenuta notifica del ricorso nel termine previsto dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., che impone al ricorrente di depositare in segreteria le relative prove entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza, determina l’estinzione del processo. Il giudice contabile, in composizione monocratica, dichiara l’estinzione d’ufficio e non pronuncia sulle spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo, con riferimento agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera intervenuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Domandava, in particolare, che si tenesse conto delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, con il pagamento dei maggiori ratei oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il Ministero della Difesa e l’INPS non si costituivano in giudizio. Con successiva nota il difensore del ricorrente rappresentava di non aver proceduto alla notifica del ricorso, intendendo rinunciare al ricorso. All’udienza la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., che impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza.

L’onere probatorio posto a carico della parte attrice non risulta assolto. L’accertamento del giudice si fonda sulla mancata produzione in segreteria della documentazione comprovante la notifica nel termine perentorio fissato dalla norma processuale.

Non essendo stata dimostrata la regolare instaurazione del contraddittorio, la Corte dichiara l’estinzione del processo. La decisione è assunta d’ufficio, in ragione della natura vincolata della norma richiamata.

Il giudice non si pronuncia sulle spese di giudizio, nulla disponendo sul punto. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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