Conto economale: passaggio consegne e discarico dell’agente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 7 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancanza del verbale di passaggio delle consegne, imposto dall’art. 233, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000 e disciplinato dall’art. 181 e ss. del R.D. n. 827/1924, integra un’irregolarità della gestione, ma non ne impedisce l’approvazione quando non siano state sostenute spese e non risultino ammanchi. La relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è condizione di procedibilità dell’esame del conto; la sua omissione non è addebitabile all’agente contabile ma all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Comune per il periodo 1 ottobre-30 novembre 2019, resa dall’economo ad interim nelle more della presa di servizio del nuovo responsabile del servizio finanziario. Il conto esponeva esclusivamente la giacenza di cassa di euro 500,00, derivante dalla ricostituzione del fondo, rimasta intatta per assenza di spese nel periodo.

La relazione di deferimento contestava la non conformità del modello, la mancanza del visto di regolarità, il difetto del verbale di passaggio delle consegne e l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno. Il Comune e l’agente depositavano memorie difensive; la questione giungeva alla Sezione per la decisione sulla regolarità del conto e sull’eventuale discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal regolamento di contabilità dell’ente, che disciplina il servizio di economato e l’ambito delle spese sostenibili a carico del fondo, nonché l’obbligo di integrale versamento in Tesoreria della parte non utilizzata.

La mancanza del visto di regolarità è ritenuta superata dall’avvenuta parificazione del conto, disposta con separato provvedimento dal responsabile subentrato.

Non è invece superata la carenza del verbale di passaggio delle consegne. Tale adempimento, imposto dall’art. 233, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000, costituisce un obbligo necessario e indefettibile, funzionale a perimetrare le gestioni contabili di ciascun agente e a consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi. Le disposizioni dell’art. 181 e ss. del R.D. n. 827/1924 esprimono principi generali applicabili a tutte le ipotesi di maneggio di beni e valori.

Tuttavia, poiché non sono state sostenute spese e, anche sulla base di elementi tratti aliunde, è possibile ritenere che non si siano verificati ammanchi, il conto può essere approvato e l’agente ammesso a discarico.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio la qualifica come adempimento ulteriore e diverso dalla parificazione, escludendo che integri una condizione di procedibilità e ribadendone l’obbligatorietà quale elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto. La sua omissione non può essere addebitata all’agente, ma all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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