Inammissibile il ricorso pensionistico senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 9 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto al giudice contabile per il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, terzo comma, della legge n. 388/2000 è inammissibile quando il lavoratore non abbia previamente presentato la domanda amministrativa all’INPS. Il beneficio contributivo costituisce diritto autonomo rispetto al trattamento pensionistico, ma la relativa pretesa non può essere introdotta in via giudiziale mediante la sola richiesta di accertamento del grado di invalidità. La domanda giudiziale che investa unicamente lo scopo-mezzo, senza che sia mai stato manifestato in sede amministrativa l’interesse allo scopo-fine, è inammissibile ai sensi dell’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., non potendo il giudice scrutinare una pretesa strumentale a un interesse mai oggettivamente manifestato.
Il Fatto
Il ricorrente, già invalido civile, era stato sottoposto a visita di revisione dalla Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile. All’esito della revisione il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa veniva rideterminato, con verbale che il ricorrente ha impugnato.
Con ricorso depositato il 7 agosto 2024, il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell’invalidità in misura pari o superiore al 75%, con conseguente accredito della contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza della previa istanza amministrativa e, nel merito, la mancanza di prova dell’attività lavorativa prestata in condizioni di maggior usura.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha accolto l’eccezione preliminare dell’Istituto previdenziale. L’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c. impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso pensionistico quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere.
Dalla documentazione in atti non risulta che il lavoratore abbia presentato domanda amministrativa all’INPS per il riconoscimento del beneficio contributivo. Gli accertamenti medico-legali erano stati disposti per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, a norma dell’art. 20, secondo comma, della legge n. 102/2009, nell’ambito di un procedimento di omologa incardinato davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.
La Corte ha ribadito che la normativa attribuisce al lavoratore il beneficio dell’accredito ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico. Sussiste dunque l’interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva, quale diritto distinto e autonomo rispetto al diritto a pensione, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima.
Tale diritto, tuttavia, presuppone la previa domanda amministrativa. Nella specie la carenza dell’istanza al momento della presentazione del ricorso non è contestata tra le parti: il ricorrente aveva chiesto, con la domanda originaria, solo l’accertamento dello stato invalidante ai sensi della legge n. 118/1971 e della legge n. 104/1992. Pertanto risulta contestata, in questa sede, unicamente la revisione medico-legale dello stato invalidante.
Il giudice ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza contabile, che esclude la possibilità di effettuare l’accertamento ai fini dell’art. 80 cit. in assenza di previa domanda amministrativa, e la pronuncia della Cassazione n. 30636/2022, la quale, in continuità con Cass., sez. un., n. 27187 del 2006, ha escluso la proponibilità di un’azione di mero accertamento del grado di invalidità, elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi nella sua interezza. La richiesta del beneficio è idonea a radicare la giurisdizione del giudice contabile, ma resta sprovvista dei requisiti di ammissibilità: il giudice non può scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale a un interesse mai oggettivamente manifestato. Il solo accertamento di un grado di invalidità superiore alla soglia dedotta in giudizio resta insuscettibile di domanda giudiziale in via diretta. Le spese di giudizio sono state compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
Nota della Redazione
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