Assegno nucleo familiare e inabilità a proficuo lavoro: decorrenza e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 5 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno per il nucleo familiare in favore di soggetto inabile a proficuo lavoro, il requisito sanitario può essere accertato dal giudice sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ove le relative conclusioni siano argomentate, logiche e coerenti e non siano oggetto di specifica censura da parte dell’INPS. Il diritto all’ANF retroagisce fino al limite della prescrizione quinquennale sancito dall’art. 23 del d.P.R. n. 797/1955, decorrendo dalla data di attribuzione della pensione di reversibilità e non da quella anteriore, poiché prima di tale momento il trattamento potenzialmente spettava al dante causa. All’importo mensile spettante vanno aggiunti gli interessi legali o, se eccedente, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di due pensioni INPS — una di vecchiaia e una di reversibilità — ha presentato istanza il 5 ottobre 2023 per ottenere l’assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio di quello stesso anno, data in cui le era stato riconosciuto il trattamento di reversibilità. A fondamento della domanda ha dedotto la propria condizione di inabile a proficuo lavoro e il possesso di un reddito complessivo entro i limiti di legge.
Costituitasi in giudizio, l’INPS ha contestato sia il requisito dell’inabilità sia il rispetto del limite reddituale. Il giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, che ha accertato l’inabilità a proficuo lavoro sussistente già dalla data dell’istanza amministrativa, confermando il parere in assenza di osservazioni delle parti. Discussa la causa, il giudice ha trattenuto la decisione con lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dall’accertamento del requisito reddituale. Dal certificato di pensione per l’anno 2024 emerge un reddito annuo complessivo inferiore a 28.000 euro, sicché la ricorrente si colloca nel primo scaglione della tabella 19 allegata alle circolari INPS richiamate, riferita ai nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli.
Il thema decidendum si concentra quindi sulla sussistenza dell’inabilità a proficuo lavoro nel periodo oggetto del contendere. Il giudice rileva che la ricorrente era prossima a concludere l’ottava decade di vita alla data dell’istanza e che la pluralità di patologie accertate dal consulente tecnico — di natura cardiaca, pneumologica e circolatoria — conferma la conclusione del CML. Tali conclusioni, argomentate, logiche e coerenti, non hanno ricevuto alcuna censura da parte dell’INPS.
Accertato il diritto, il giudice ne determina la decorrenza. L’ANF, nella misura mensile di 52,91 euro, retroagisce rispetto all’istanza amministrativa entro il limite della prescrizione quinquennale fissato dall’art. 23 del d.P.R. n. 797/1955. Il giudice richiama la stessa circolare INPS n° 110/1992, secondo cui le richieste per periodi arretrati possono essere accolte limitatamente al quinquennio precedente il mese della domanda, e riconduce tale esito alla valenza interruttiva della prescrizione insita in ogni istanza amministrativa.
La provvidenza decorre pertanto dal 1° luglio 2023, data di attribuzione della pensione di reversibilità. Il giudice osserva che prima di tale momento l’ANF potenzialmente spettava al dante causa. All’importo mensile si aggiungono gli interessi legali o, se superiori, la rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo sino all’effettivo soddisfo. La soccombenza dell’INPS comporta la condanna alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.
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Nota della Redazione
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