Conto giudiziale azioni: consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 44 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di enti pubblici è individuato non nel soggetto che ne detiene la disponibilità materiale, bensì in colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Il conto giudiziale deve essere reso da chi svolge attività di gestione e non di mera detenzione, e deve dare conto anche delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da un soggetto privo della qualifica di agente contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale di Bolzano è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la questione al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., segnalando che, secondo un più recente orientamento della giurisprudenza contabile, sarebbe tenuto alla resa del conto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli azionari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’agente contabile consegnatario di azioni. La giurisprudenza contabile ha precisato che tale figura va individuata non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017).

Con specifico riferimento agli enti locali, la Corte richiama il principio secondo cui, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. La previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 conferma che per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.

Da ciò discende che il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019). Il conto deve pertanto contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni.

La Corte rileva inoltre che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo anche per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana, n. 20 del 2024).

Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, e dunque non legittimato a rendere il conto, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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