Incarichi occasionali: sempre necessarie procedura comparativa e pubblicità (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 118 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il previo esperimento di una procedura comparativa e il rispetto degli obblighi di pubblicità degli incarichi costituiscono requisiti necessari anche nei casi di prestazioni meramente occasionali o episodiche. La disciplina regolamentare che esclude le prestazioni occasionali dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità contrasta con i principi di massima partecipazione, concorrenza e trasparenza, posti a presidio del conferimento degli incarichi esterni. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti può sindacare, nei limiti della legalità e della regolarità, i regolamenti degli enti soggetti al D.Lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi, anche quando l’obbligo di trasmissione sia previsto dalla legge solo a carico degli enti locali. Il controllo non incide sull’efficacia dell’atto, ma è funzionale all’adozione di effettive misure correttive.

Il Fatto

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, nell’ambito del controllo successivo sulla gestione intestato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, trasmetteva quindici determinazioni dirigenziali relative al periodo novembre 2024 – giugno 2025. Tra queste, la determinazione n. 429 del 5 marzo 2025, concernente il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per attività di psicologo nell’ambito di un progetto regionale sulla cefalea primaria cronica, formava oggetto di nota istruttoria.

La Sezione chiedeva all’Ente di trasmettere il Regolamento aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 21.11.2024, non reperibile sul sito istituzionale. Dall’esame del testo emergevano profili di criticità in materia di esclusione della procedura comparativa per gli incarichi occasionali. L’Azienda, in risposta a una nota di supplemento istruttorio, dichiarava di non aver dato applicazione alla disposizione contestata e trasmetteva il Regolamento modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 272 del 20.10.2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il fondamento del proprio potere di controllo. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, D.L. n. 112/2008, gli enti locali devono fissare con regolamento limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi o consulenze, con obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di controllo entro trenta giorni. Tale obbligo è previsto espressamente solo per gli enti locali, ma ciò non preclude il sindacato sui regolamenti di enti e amministrazioni diverse, purché soggetti al D.Lgs. n. 165/2001.

Quanto ai presupposti di legittimità degli incarichi esterni, la Corte richiama l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, che al comma 6 enuclea i requisiti necessari: corrispondenza della prestazione a obiettivi e progetti specifici, accertata impossibilità di utilizzare risorse interne, natura temporanea e altamente qualificata, predeterminazione di durata, oggetto e compenso, ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate. Il comma 5-bis ha inoltre sancito il divieto di contratti di collaborazione personali, continuativi e organizzati dal committente, con nullità dei contratti e responsabilità erariale del funzionario stipulante.

La Sezione si sofferma sull’art. 8 del Regolamento, concernente le esclusioni. La versione previgente escludeva dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali. Tale previsione, consentendo il conferimento diretto di incarichi professionali sulla base della sola occasionalità, presentava criticità rispetto ai principi di massima partecipazione, concorrenza e trasparenza. La nuova formulazione, emendata dell’intero ultimo comma, non contempla più l’esclusione contestata e risulta conforme alla legge e alle deliberazioni di indirizzo della Sezione.

Quanto all’art. 9, in tema di rinnovo e proroga, il Collegio non rileva illegittimità nella stesura regolamentare, ma richiama all’osservanza dell’art. 7, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 165/2001, che prevale sulla previsione aziendale. La proroga è ammessa in via eccezionale, solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito.

La Corte accerta pertanto la conformità alla legge degli articoli 8 e 9 del Regolamento e dispone la trasmissione della deliberazione al Commissario Straordinario e al Collegio Sindacale dell’Azienda, con pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *