Controllo spese elettorali: dichiarazione di assenza di spese e finanziamenti (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 9 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta. Quando il rappresentante di lista dichiari l’assenza di spese elettorali e di finanziamenti, il Collegio prende atto della dichiarazione senza procedere ad ulteriori accertamenti documentali. La declaratoria di assenza di spese esclude, per definizione, la materia del controllo di conformità, che presuppone un consuntivo da verificare.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalle elezioni amministrative tenutesi l’8 e 9 giugno 2024, con ballottaggio il 23 e 24 giugno 2024, in un Comune ligure con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Tra i Comuni soggetti al controllo del Collegio sulle spese elettorali rientra quello interessato dalla consultazione.
Con nota trasmessa alla Sezione regionale e acquisita al protocollo, il candidato Sindaco per una lista civica ha dichiarato l’assenza di spese elettorali e di finanziamenti. Il Collegio è stato convocato in camera di consiglio per l’esame collegiale della posizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice costituzionale e legislativa del controllo. Richiama l’art. 100, comma 2, della Costituzione e il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che fondano la funzione di controllo della Corte dei conti. Sul piano speciale individua nell’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 la norma che attribuisce alla Sezione regionale la verifica di conformità delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il medesimo art. 13, comma 6, come modificato dall’art. 14-bis, comma 2, del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e poi dall’art. 33, comma 3, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, estende il controllo anche alla regolarità della documentazione prodotta. Il Collegio richiama inoltre le deliberazioni della Sezione delle Autonomie che hanno dettato i primi indirizzi interpretativi in materia e gli orientamenti sull’adeguamento organizzativo del controllo alle sopravvenienze normative del 2013.
Accertata la riconducibilità del Comune all’area del controllo e la regolare costituzione del Collegio con il decreto presidenziale, e richiamate le precedenti deliberazioni del medesimo Collegio, la decisione si concentra sul contenuto della nota pervenuta. Il rappresentante di lista ha dichiarato l’assenza di spese elettorali e di finanziamenti.
Di fronte a una simile dichiarazione il Collegio prende atto della stessa. La verifica di conformità alla legge presuppone infatti un consuntivo di spesa da esaminare: in mancanza di spese e di finanziamenti, l’oggetto del controllo di conformità non si configura. La pronuncia dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata, con i conseguenti adempimenti di segreteria, compresa l’inserzione nel sito internet della Sezione.
Nota della Redazione
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