Conto giudiziale azioni: legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 146 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione detenuti da un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Ne consegue che, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile, perché il conto deve contenere anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni. L’obbligo di resa riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il Fatto
La vicenda origina dall’esame del conto giudiziale relativo all’esercizio di riferimento, reso alla Sezione giurisdizionale da una società partecipata da un ente locale. Il conto riguarda i titoli azionari della società e risulta presentato dal direttore generale della medesima società.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato un orientamento giurisprudenziale più recente, secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario e dunque non legittimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della legittimazione a rendere il conto giudiziale relativo a titoli azionari. Richiama l’orientamento contabile consolidato, secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione va individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non in chi ne ha la mera disponibilità materiale.
La giurisprudenza richiamata precisa che il consegnatario esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio sottolinea che il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. Di qui la conseguenza sul contenuto del conto, che non può limitarsi alla descrizione dei titoli e alla loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni.
Il conto deve infatti esporre anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La Corte richiama altresì l’orientamento secondo cui l’obbligo di resa riguarda anche i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, non essendo il soggetto che lo ha reso legittimato a renderlo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante il tenore della pronuncia.
Nota della Redazione
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