Autorizzazioni per vie brevi non sostituiscono il provvedimento camerale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 251 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al fondo economale della cassa interna camerale presuppone un apposito provvedimento autorizzativo di spesa adottato dal provveditore, su specifica richiesta motivata, per ciascuna spesa. Le autorizzazioni acquisite informalmente per le vie brevi non hanno alcuna valenza derogatoria, perché il legislatore ha configurato il provvedimento come fase essenziale della procedura. Il conto giudiziale resta pertanto irregolare quando tale omissione sia accertata, restando irrilevante la riconducibilità delle spese alle finalità istituzionali dell’Ente, che può al più escludere il danno erariale sostanziale ai fini del discarico. Le osservazioni sul sistema contabile applicabile non superano, invece, il rilievo relativo alla mancanza dei provvedimenti autorizzativi.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto relativo alla gestione della cassa interna di una Camera di commercio, per l’esercizio finanziario 2023. Il conto, redatto secondo il modello di cui al d.P.R. n. 254/2005 e parificato dall’Ente, è stato depositato unitamente alla relazione degli organi di controllo interno.
Il magistrato relatore, nella propria relazione, ha evidenziato irregolarità nella gestione della spesa, segnalando in particolare l’assenza dei provvedimenti autorizzativi richiesti per le spese sostenute mediante il fondo economale. Non potendo, allo stato degli atti, ammettere al discarico il conto, ha proposto il deferimento del conto stesso al Collegio, chiedendo la declaratoria di irregolarità. L’Ente ha depositato memoria e ha reso osservazioni in udienza; la Procura regionale ha chiesto l’irregolarità del conto con ogni conseguente statuizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che il conto resti irregolare nonostante la documentazione acquisita, le memorie depositate e le osservazioni rese in udienza. Su una delle irregolarità evidenziate dal magistrato relatore, relativa alla mancata emissione della reversale di incasso sul capitolo delle partite di giro, appaiono risolutive le osservazioni dell’Ente.
Le Camere di commercio, osserva il Collegio, sono soggette alla contabilità economico-patrimoniale, che non prevede la gestione delle partite di giro, istituto proprio della contabilità finanziaria. Il d.P.R. n. 254/2005 disciplina le annotazioni su unico registro cronologico e il reintegro mediante mandati, senza richiamare alcuna reversale contestuale. Il rilievo sul punto non è dunque superabile, ma non è neppure fondato.
Non appare invece superabile, neppure alla luce della memoria, il rilievo relativo alla totale assenza dei provvedimenti autorizzativi di spesa. Le disposizioni del d.P.R. n. 254/2005 subordinano il ricorso al fondo economale a un’apposita autorizzazione da parte del provveditore, a seguito di specifica richiesta motivata. Il Collegio ribadisce che tale fase è essenziale e non può essere sostituita da accordi informali.
La giustificazione dell’Ente, secondo cui le autorizzazioni erano state acquisite per le vie brevi, non può superare il rilievo, in quanto priva di alcuna valenza derogatoria rispetto alla procedura ordinaria degli acquisti. Né risultano sufficienti le osservazioni sul regolamento interno dei pagamenti richiamate dal Segretario generale.
Tuttavia, in ragione della riconducibilità delle spese alle finalità istituzionali dell’Ente e dell’assenza di un danno erariale sostanziale, il Collegio si limita a dichiarare l’irregolarità del conto, senza addebito. La declaratoria di irregolarità contabile esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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