Conto giudiziale azioni: legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 119 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, e non chi ne ha la mera disponibilità materiale. Egli è l’agente contabile che, per legge o per delega, esercita i diritti dell’azionista e rappresenta l’ente nelle sedi societarie. Ne consegue che il conto giudiziale deve essere reso da tale soggetto, con l’indicazione non solo della consistenza dei titoli, ma anche delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni. Il conto reso da chi non riveste la qualifica di consegnatario è improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio di riferimento, dal direttore generale di una società partecipata da un ente locale, in relazione ad azioni della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio la preliminare valutazione sulla procedibilità, segnalando che, secondo un orientamento più recente, la resa del conto grava non sul consegnatario materiale dei titoli, ma sul soggetto che ne ha la disponibilità giuridica.

Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione e, dunque, non legittimato a renderlo. La questione sottoposta al Collegio è quindi se il rapporto possa essere instaurato nei confronti del direttore generale della società partecipata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza contabile che individua il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione non nel detentore materiale, bensì nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Vengono richiamate, tra le altre, sez. Toscana n. 349 del 2023, sez. Toscana n. 127 del 2020 e sez. Veneto n. 99 del 2019.

La giurisprudenza citata ha chiarito che, per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il consegnatario di azioni svolge, dunque, un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni.

Il Collegio precisa inoltre che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo per essi l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Nel caso concreto, il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, con la conseguenza che il giudizio relativo al conto in esame è dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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