Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di conto dopo il deposito del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 23 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto promosso dalla Procura regionale per il mancato deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile si estingue per cessata materia del contendere qualora il deposito intervenga nel corso del giudizio, ancorché in ritardo rispetto al termine assegnato. La pronuncia di estinzione è resa nella forma della sentenza, in applicazione dell’art. 144 c.g.c. e dell’art. 38, comma 2, c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Per l’esito del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti aveva proposto distinti ricorsi per il mancato deposito dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili del Comune di Terni, tutti aventi ad oggetto le somme dagli stessi riscosse a titolo di imposta di soggiorno per l’anno 2020. Con decreti dei Giudici monocratici della Sezione giurisdizionale era stato assegnato ai singoli agenti il termine per il deposito dei conti, rimasto inizialmente inadempiuto.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, previa riunione per connessione oggettiva dei relativi giudizi, ha accertato che, medio tempore, i conti sono stati depositati presso la Segreteria della Sezione. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dei giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico, designato ai sensi dell’art. 141 c.g.c., ha rilevato come i giudizi, instaurati su ricorso della Procura per il mancato deposito dei conti, avessero la finalità di ottenere l’adempimento dell’obbligo di rendiconto gravante sull’agente contabile. Essendo stati i conti effettivamente depositati nel corso del giudizio, l’oggetto della controversia è venuto meno, rendendo la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere la soluzione processualmente corretta.
Quanto alla forma del provvedimento, il Giudice ha precisato che la definizione del giudizio debba avvenire con sentenza, in ossequio al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, quale forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c.. La scelta della forma sentenziale riflette la natura degli interessi pubblici coinvolti nella gestione di somme di pertinenza dell’ente locale.
In relazione all’esito del giudizio, il Giudice ha infine ritenuto che non vi fosse luogo a pronuncia sulle spese, attesa la particolare natura del procedimento e la sua definizione per ragioni sopravvenute non imputabili alle parti in termini di soccombenza. Il dispositivo ha pertanto dichiarato estinti tutti i giudizi riuniti, con mandato alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
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Nota della Redazione
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