Conto giudiziale titoli azionari, legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 122 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria deve essere reso dal soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, e non da chi ne ha la mera disponibilità materiale. Tale soggetto è individuato in chi esercita per legge o per delega i diritti dell’azionista, rappresentando l’ente nelle riunioni societarie e impartendo le direttive di gestione. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, per il Comune assume la veste di agente contabile il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il relatore ha segnalato che, secondo un orientamento più recente, sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda l’individuazione del soggetto legittimato a rendere il conto giudiziale relativo a titoli azionari. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Corte chiarisce che, per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è confermata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente nelle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione sociale. Ne consegue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La Corte rileva inoltre che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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