Obbligo del conto giudiziale per il consegnatario con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 83 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, l’obbligo di resa del conto giudiziale da parte del consegnatario di beni mobili non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Tale obbligo grava soltanto sul consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, la cui movimentazione di carico e scarico determini un obbligo restitutorio. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza, ove gestisca una elencazione ricognitiva di beni eterogenei destinati all’uso durevole degli uffici, è qualificabile agente amministrativo e non è tenuto alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto iscritto al registro di Segreteria riguarda l’esercizio finanziario 2020 e ha ad oggetto il conto giudiziale presentato da un dipendente del comune in qualità di consegnatario di beni mobili dell’Ente locale. Nella relazione istruttoria il Magistrato Istruttore dubita della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando al contrario la sussistenza di un mero debito di vigilanza.

La Procura Regionale, con conclusioni depositate nel giugno 2025, chiede la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore espone oralmente il contenuto della relazione di deferimento e il Pubblico Ministero concorda con l’istanza di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due figure di consegnatario muovendo dall’oggetto della gestione. Nella fattispecie il conto non riguarda beni per i quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma si sostanzia in un’elencazione meramente riepilogativa e ricognitiva di beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente.

Il criterio discretivo viene individuato nel dato tassativo e ineludibile della gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in questo caso i movimenti di carico e scarico di ciascun esercizio determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni in deposito.

Su tale presupposto l’obbligo della resa del conto giudiziale, pur applicandosi ai dipendenti degli Enti locali il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone sempre l’identificazione di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, invece, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. Il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile richiamata e, non ravvisando nel conto una tipica gestione di cassa o magazzino, esclude l’obbligo di resa del conto e dichiara l’improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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