Nessun obbligo di resa del conto per i beni del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 246 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo a beni diversi dai beni mobili o dalle materie per i quali sussiste il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario, secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa quando la gestione non abbia ad oggetto beni soggetti a custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un ente locale, iscritto sul conto del consegnatario di beni, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il prospetto depositato ricalca il schema del Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La questione sottoposta al giudice contabile riguarda la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto in relazione alla tipologia di beni affidati. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, e su tale conclusione il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Il prospetto, osserva la Corte, non è di per sé idoneo a radicare l’obbligo di resa: occorre verificare la natura dei beni oggetto della gestione e, dunque, l’astratta sussistenza di un debito di custodia.
La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza del richiamo dell’art. 93 TUEL. Manca, pertanto, il presupposto normativo dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
Su questo punto la Sezione dichiara di aderire a un orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, richiamando questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013. Secondo tale indirizzo, per i beni in questione non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme all’indirizzo richiamato. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio in epigrafe, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio dà atto della presenza in aula dell’agente contabile e nulla dispone per le spese, stante il tipo di pronuncia adottata.
Nota della Redazione
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