Conto giudiziale escluso per il consegnatario con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 81 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Elemento discriminante è la gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un obbligo restitutorio dei beni. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. In assenza di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto iscritto nei confronti di un dipendente di un comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale concerneva beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente locale e riconducibili al suo stato patrimoniale.
Il magistrato istruttore, nella relazione depositata, aveva dubitato della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisandovi piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità con restituzione degli atti all’amministrazione, posizione condivisa dal pubblico ministero all’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua lo spartiacque tra le due posizioni nel tipo di gestione affidata al consegnatario. Sono obbligati alla resa del conto i soli consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili, la cui attività consista in una gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano, in tal caso, un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente. Costoro sono gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. Questi soggetti sono qualificabili agenti amministrativi e non sono obbligati alla resa del conto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata sul punto, citando la Sezione giurisdizionale centrale, sentenza n. 963 del 2017, la Sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 105 del 2017 e la Sezione giurisdizionale Abruzzo, sentenza n. 60 del 2017. Da tali precedenti trae il criterio della necessaria riconducibilità della gestione a un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte funzionali delle varie articolazioni.
Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. La natura eterogenea degli stessi, unitamente all’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino, fa ritenere che si tratti di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune. Ne deriva il difetto dell’obbligo di resa del conto giudiziale e la conseguente improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione.
Nota della Redazione
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