Conto giudiziale del consegnatario di materiale improcedibile per gestione non integralmente rappresentata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 186 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto del consegnatario di materiale di un istituto penitenziario, il conto giudiziale deve rappresentare l’intera gestione dei beni, non solo la fase di acquisizione, ma anche la loro successiva destinazione. La consegna dei beni a personale interno dell’amministrazione, che non risulti utilizzatore finale ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002, non estingue l’obbligo di custodia in capo al consegnatario. Qualora non sia documentata la qualifica dei soggetti affidatari — contabili secondari o sub-consegnatari tenuti a rendere il conto, oppure semplici agenti amministrativi — e non sia provata la consegna all’utilizzatore finale, il conto è improcedibile, perché carente dei requisiti di sostanza e di forma che ne consentono la giustiziabilità. L’obbligo di vigilanza, inoltre, non è cedibile e permane in capo al consegnatario.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto del materiale relativo all’esercizio 2021 reso dal consegnatario di un istituto penitenziario, per il periodo di gestione dal 23 giugno al 31 dicembre 2021. Il Magistrato designato, con la relazione di irregolarità, ha prospettato che il conto era stato reso solo a valore e non anche a quantità, in violazione degli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, e ha sottoposto al Collegio la questione della procedibilità.

Con successivi provvedimenti il Collegio ha disposto più rimessioni al Magistrato designato per integrare l’istruttoria, e il P.M. ha dapprima concluso per la regolarità con discarico, poi per l’improcedibilità del conto. La causa arriva così alla decisione dell’8 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina degli agenti contabili. L’art. 178 del r.d. n. 827/1924 include tra essi i consegnatari di generi, oggetti e materie dello Stato; gli artt. 32 e 33 impongono di rendere il conto giudiziale secondo specie, qualità, categoria e valore risultante dagli inventari. Il d.P.R. n. 254/2002 distingue il debito di custodia dal debito di vigilanza e regola i sub-consegnatari, chiamati a comunicare al consegnatario le variazioni intervenute. La disciplina del r.d. n. 1908/1920 e, in particolare, l’art. 581, impongono l’obbligo di redigere verbali di consegna per stabilire la responsabilità degli utenti.

Su questa base la Corte rileva che dai verbali versati in atti non è desumibile la natura giuridica della funzione svolta dai responsabili destinatari della consegna. Ancorché richiesto con le ordinanze istruttorie, non risulta documentata la successiva distribuzione o l’utilizzo dei beni legato al posto di servizio. Resta così indeciso se i soggetti affidatari siano contabili secondari o sub-consegnatari, con obbligo di allegare il proprio conto a quello principale, oppure agenti amministrativi, tenuti a rendere conto solo all’amministrazione.

La Corte precisa che il debito di custodia si converte in obbligo di vigilanza solo con l’avvenuta consegna dei beni all’utilizzatore finale, definito dall’art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002. I verbali, però, attestano consegne a soggetti interni che non sono utilizzatori finali: per gli automezzi e gli elettrodomestici non è configurabile la figura del fruitore finale; per il vestiario la consegna è avvenuta a un assistente di compiti non definiti.

Da qui la conclusione: il conto espone la gestione in modo parziale e meramente formale e non consente al Collegio di verificarne per intero la regolarità. La mancata documentazione, richiesta ma non depositata, ne determina l’improcedibilità. La dichiarazione di improcedibilità esclude il discarico, con la conseguenza che l’agente contabile resta responsabile della resa del conto e, in caso di mancata ricompilazione, può essere attivato il giudizio per resa di conto dalla Procura erariale. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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