Controlli interni negli enti locali: campionamento statistico e qualità dei servizi (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 108 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La relazione annuale sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali, resa ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, deve dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema integrato dei controlli. La scelta degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa non può fondarsi sulla mera estrazione casuale semplice, ma esige tecniche di campionamento probabilistico-statistico calibrate sui fattori di rischio, conformi ai criteri internazionali (ISA 530, ISSAI 1530). Il controllo di gestione deve includere un adeguato sistema di indicatori di analisi finanziaria. Il controllo strategico, pur concentrandosi sulla congruenza tra obiettivi e risorse, deve avvalersi anche di parametri atti a valutare l’assorbimento delle risorse e l’impatto socio-economico dei programmi. Il controllo sulla qualità dei servizi richiede sistematicità, benchmarking con altre amministrazioni e forme di coinvolgimento degli stakeholders.

Il Fatto

Il Comune di Verona, in qualità di ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida contenute nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. All’esito dell’istruttoria, il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti all’Ente, che ha fornito riscontro con una nota acquisita al protocollo. La Sezione ha quindi esaminato la conformità dei controlli interni alle previsioni normative e regolamentari, con particolare riguardo alle risposte fornite nel questionario relativo alle diverse tipologie di controllo: regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, organismi partecipati e qualità dei servizi.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva che il sistema dei controlli interni del Comune è stato esercitato in parziale conformità alle previsioni normative. In relazione al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente ha dichiarato di adottare come tecnica di campionamento l’estrazione casuale semplice, con percentuali fisse di atti da controllare. La Corte richiama la giurisprudenza contabile, secondo cui una percentuale fissa per tutte le categorie di provvedimenti non rappresenta un criterio esaustivo di campionamento, poiché non considera i fattori di rischio, anche connessi a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni atti rispetto ad altri.

Quanto al controllo di gestione, l’Ente ha omesso di elaborare indicatori di analisi finanziaria, sebbene abbia precisato di aver svolto approfondimenti su alcuni servizi. La Corte evidenzia che un sistema di controllo di gestione non può prescindere da un adeguato sistema di reporting che includa tali indicatori, essenziali per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

In relazione al controllo strategico, la Sezione prende atto degli sforzi compiuti dall’Ente, ma ricorda l’importanza di avvalersi di parametri in grado di valutare il grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati e l’impatto socio-economico dei programmi. Sul controllo degli organismi partecipati, la Corte chiarisce che le operazioni di aumento di capitale in società di cui l’ente è già socio non rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2016, mentre la disciplina si applica alle società quotate solo se espressamente previsto, come precisato dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie.

Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione rileva la mancata regolamentazione interna e l’assenza di un report strutturato, nonché la mancata effettuazione di confronti sistematici di benchmarking con altre amministrazioni. La Corte raccomanda di integrare tale controllo, anche attraverso forme di coinvolgimento attivo degli stakeholders, e di attenersi alle prescrizioni regolamentari in materia di customer satisfaction o di adeguarle alla digitalizzazione dei servizi. La Sezione, pertanto, rileva l’assenza di gravi criticità strutturali, ma formula specifici inviti all’Ente per conformare il sistema dei controlli interni ai principi normativi e giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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