Indebito pensionistico da violazione del divieto di cumulo e irripetibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 170 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indebito pensionistico formatosi per effetto della mancata sospensione del trattamento di quiescenza, in presenza del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965, non deriva da revoca o modifica del provvedimento di conferimento della pensione, ma da erogazione di somme sine titulo. A tale fattispecie si applicano le regole generali sulla ripetizione dell’indebito di cui agli artt. 2033 e seguenti cod. civ., con conseguente irrilevanza della buona fede dell’accipiens, mentre non operano né la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973, né i principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM, riferiti al diverso caso del conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva.

Il Fatto

Due ex dipendenti di un’Azienda Ospedaliera, collocati in quiescenza, erano rientrati in servizio presso la medesima amministrazione con un nuovo rapporto di lavoro ricostituito ai sensi dell’art. 24 del CCNL integrativo di comparto del 20 settembre 2001. L’INPS, dopo la definizione di un giudizio per il riconoscimento di una quota aggiuntiva di pensione, aveva avviato la ripetizione delle somme corrisposte per i periodi in cui il trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere sospeso per effetto del divieto di cumulo. I ricorrenti hanno contestato la legittimità dei provvedimenti di recupero, invocando la buona fede, il legittimo affidamento e, in subordine, la prescrizione del diritto alla ripetizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha preliminarmente delimitato il perimetro della propria cognizione, osservando che la giurisdizione in materia pensionistica attiene al rapporto giuridico controverso e non alla legittimità formale dei provvedimenti amministrativi. La pretesa restitutoria è stata quindi scrutinata sotto il profilo della fondatezza del diritto sostanziale dell’ente al recupero delle somme erogate.

Nel merito, la Corte ha accertato che il nuovo rapporto di lavoro costituiva derivazione e continuazione del precedente impiego, con la conseguente applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 758/1965 e dell’obbligo di sospensione del trattamento pensionistico. L’indebito è stato qualificato come ipotesi di corresponsione di somme sine titulo, in quanto erogate in un periodo in cui il diritto alla pensione andava sospeso: a tale fattispecie il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina civilistica della condictio indebiti, con conseguente irrilevanza dello stato soggettivo di buona fede del percettore e natura di atto dovuto del recupero.

La Corte ha poi escluso l’applicabilità degli artt. 204, 205 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973, rilevando che la reviviscenza del servizio non rientra nelle ipotesi tassative di revoca o modifica del provvedimento pensionistico ivi previste. Parimenti inapplicabili sono stati ritenuti i principi delle Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM, riferiti al conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva o a errori amministrativi, nonché le disposizioni di cui all’art. 52 della l. n. 88/1989 e all’art. 13 della l. n. 412/1991, invocabili solo in caso di modifica del provvedimento pensionistico.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il giudice l’ha respinta, osservando che alla data delle richieste di restituzione non era decorso il termine decennale con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° settembre 2015. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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