Conto giudiziale consegnatario militare irregolare riepilogo valutativo senza altri modelli (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 216 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto costituisce procedura giudiziale necessaria, volta a verificare che l’agente contabile renda conto del modo legale in cui ha gestito le risorse pubbliche, e non può essere supplito da verifiche interne, pur disciplinate, dell’Amministrazione. Il consegnatario di beni mobili assume per legge un obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, con tutti i modelli che ne costituiscono il contenuto essenziale: l’adozione del solo modello di riepilogo valutativo, privo dei dati di carico, scarico e rimanenza, rende il conto irregolare e ne impedisce l’approvazione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore riferiva sul conto giudiziale di un agente contabile consegnatario di beni mobili di un reparto manutenzione dell’Aeronautica militare, per il periodo 01.01.2019–31.12.2019, depositato il 27.04.2021. Il conto era stato compilato con il solo modello di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, senza il modello richiesto dal d.P.R. n. 194/1996 né altro analogo idoneo a dare conto di quanto previsto dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Da qui la richiesta di fissazione dell’udienza, non essendo possibile l’approvazione delle risultanze e il discarico dell’agente.

L’Amministrazione militare depositava memoria, sostenendo che il conto era stato redatto secondo la modulistica delle Istruzioni tecnico-applicative approvate con decreto ministeriale del 20 dicembre 2006, tramite piattaforma digitale, e che gli allegati non erano stati trasmessi alla Corte per prassi consolidata, in ossequio all’art. 140, comma 5, C.G.C. Il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 137 C.G.C. e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 59/2024, n. 292 del 2001, n. 1007 del 1998, n. 114 del 1975): il giudizio di conto è procedura necessaria a garanzia della corretta gestione del pubblico denaro, destinatari ne sono gli agenti contabili e suo oggetto è lo scrutinio di legittimità della gestione attraverso il conto consuntivo, distinto dal procedimento di parificazione ex art. 138 C.G.C..

Il referente del conto è quindi esclusivamente l’agente contabile, non l’Amministrazione che ne cura la trasmissione, adempimento meramente amministrativo. L’agente è costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, secondo l’art. 140, comma 3, C.G.C. L’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., non consente che alla verifica del conto si supplisca con verifiche interne, ancorché regolate: l’esame dei conti spetta in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà.

Nel merito, il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, implicante la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, per dimostrare il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel conto compilato sul solo modello di riepilogo valutativo, carente rispetto alle prescrizioni dell’art. 616 del R.D. n. 827/1924.

Il Collegio precisa che il modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare e che la mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto: occorre però che esso esibisca sostanzialmente tutti i dati richiesti. Le Istruzioni tecnico-applicative del 20 dicembre 2006, richiamate dalla difesa, indicano che il conto è costituito da più documenti, dei quali il riepilogo valutativo è solo uno, tutti da trasmettere alla Sezione giurisdizionale. Anche il Quaderno operativo n. 6 conferma l’obbligo di compilare gli ulteriori registri. Poiché i modelli allegati tardivamente non consentono l’esame del conto, questo è irregolare e ne è dichiarata l’irregolarità, senza statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *