Soccorso finanziario a società partecipata in concordato liquidatorio (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 19 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 impedisce alla pubblica amministrazione, che detiene partecipazioni in una società pubblica in crisi, di effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, sottoscrizioni di aumenti di capitale o rilascio di garanzie in favore della partecipata. Tale divieto opera a maggior ragione nei confronti di società poste in concordato liquidatorio, poiché in tale evenienza è di per sé esclusa qualsiasi prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 14/2019, che impone un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10 per cento dell’attivo disponibile al fine di rendere il concordato liquidatorio più conveniente della liquidazione giudiziale, non integra una deroga al divieto di soccorso finanziario. Sono ammessi trasferimenti straordinari solo in presenza di un piano di risanamento e di una documentata prospettiva di prosecuzione dell’attività sociale, ipotesi eccezionalmente configurabile per la necessità di recuperare beni societari indispensabili all’erogazione di servizi pubblici fondamentali o in caso di pregresso rilascio di garanzia dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune abruzzese ha formulato richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, in merito alla possibilità di realizzare un intervento finanziario per rendere accessibile a una società interamente partecipata dall’ente la procedura di concordato liquidatorio disciplinata dalla nuova formulazione dell’art. 84 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La norma prevede espressamente una finanza esterna pari al 10 per cento dell’ammontare del debito.
Il quesito verte sulla compatibilità di tale apporto con il divieto posto all’art. 14 del TUSP e sull’eventuale parziale disapplicazione di quest’ultimo. La Sezione, pur ravvisando profili di inammissibilità oggettiva per difetto dei requisiti di generalità e astrattezza, ha ritenuto di fornire comunque il proprio contributo interpretativo in termini generali e astratti.
La Motivazione della Corte
La questione, reinquadrata in termini generali, attiene alla possibilità per una pubblica amministrazione, che detiene partecipazioni in una società pubblica in crisi economica per la quale è stata presentata proposta di concordato liquidatorio, di effettuare un apporto di risorse esterne pari al 10 per cento dell’ammontare del debito, derogando al divieto di soccorso finanziario.
La Sezione ricostruisce la disciplina del concordato liquidatorio, quale accordo stragiudiziale diretto alla liquidazione degli asset aziendali per il soddisfacimento delle classi creditorie, distinguendolo dal concordato preventivo, volto al risanamento dell’impresa con conservazione della continuità aziendale. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 richiede un apporto di risorse esterne che incrementi almeno del 10 per cento l’attivo disponibile, sì da rendere il concordato più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il d.lgs. n. 175/2016 prevede all’art. 14, comma 1, che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato; il d.lgs. n. 14/2019 si applica a tutte le società a partecipazione pubblica, salvo le deroghe del TUSP. Tuttavia, il comma 5 dell’art. 14 TUSP sancisce il divieto di soccorso finanziario, fondato sugli obblighi di equilibrio dei bilanci pubblici e sul principio costituzionale del buon andamento.
Secondo la costante giurisprudenza contabile, il divieto impone l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi. Le eccezioni sono ammesse solo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma, purché le misure siano contemplate in un piano di risanamento, nella prospettiva della prosecuzione dell’attività sociale. Tale possibilità è invece vietata per le società in liquidazione, essendo di per sé esclusa qualsiasi prospettiva di recupero dell’economicità della gestione.
Nota della Redazione
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