Pensione privilegiata e causa di servizio: ammissibile l’accertamento autonomo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 183 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. ove non sia stata previamente presentata la relativa domanda amministrativa, non potendosi qualificare come tale l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ancorché finalizzata a quel beneficio. È invece ammissibile, e non richiede la previa domanda di pensione, l’autonoma domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate: essa è volta ad acquisire definitiva consapevolezza circa la dipendenza dal servizio e a consentire all’interessato di scegliere se attivare il procedimento di pensione di privilegio. Accertata l’ammissibilità di tale domanda, il giudice dispone consulenza tecnica d’ufficio all’UML, organo di consulenza medico-legale in materia di pensionistica pubblica.
Il Fatto
La ricorrente, già appartenente al Corpo della Polizia di Stato e in quiescenza dal 1° aprile 2024, ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale che aveva respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una patologia del rachide con ernie discali. Il CVCS, nell’adunanza del 14 gennaio 2015, aveva ritenuto l’infermità non dipendente da fatti di servizio, qualificandola come esito di processi dismetabolico-degenerativi. La ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, categoria ottava della Tabella A annessa al d.p.r. n. 834/1981, con arretrati, rivalutazione e interessi.
L’Inps, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità per mancata preventiva istanza amministrativa, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l’acquiescenza ai provvedimenti di rigetto. Il Ministero dell’interno ha parimenti eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità per difetto di domanda amministrativa, contestando nel merito la prova del nesso causale o concausale con il servizio.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto due domande distinte: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria con gli arretrati. La Corte affronta separatamente le due pretese, superando in parte le eccezioni preliminari delle amministrazioni convenute.
Quanto alla pensione privilegiata, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., che sanziona il ricorso proposto su domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa, né sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di formale atto di diffida. La ricorrente aveva presentato il 7 febbraio 2023 una richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sulla quale l’amministrazione si era già espressa negativamente, specificando che il riconoscimento era invocato “anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata”. Tale istanza non equivale però a domanda di pensione.
La Corte rileva che nessuna domanda di riconoscimento della pensione risulta presentata e che la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, sostiene l’ammissibilità dell’accertamento di causa di servizio anche in assenza di domanda di pensione privilegiata. Da qui l’inammissibilità della domanda pensionistica e dei relativi arretrati.
Diversa è la sorte della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio. La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità, ritenendo meritevole di tutela l’interesse ad acquisire definitiva consapevolezza sulla dipendenza o meno dal servizio delle infermità, al fine di scegliere se attivare il procedimento diretto alla pensione di privilegio. Richiama le Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES e, ex multis, la Sez. I di appello n. 496/2023, valorizzando la presentazione all’Inps e al Ministero dell’istanza-diffida del 7 febbraio 2023, qualificata come presupposto della futura pensione.
Nel merito, la controversia esige una valutazione medico-legale sulla sussistenza del nesso. La Corte dispone pertanto CTU all’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute, cui demanda l’esatta diagnosi e la decorrenza, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, l’eventuale suscettibilità di miglioramento e la classificazione tabellare, con esame della documentazione e, se necessario, visita diretta. Fissa l’udienza di prosecuzione al 16 dicembre 2026, rimettendo ogni altra questione, incluse le spese, alla sentenza definitiva.
Nota della Redazione
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