Conto giudiziale privo degli importi riscossi: giudizio inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 87 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto dell’agente contabile della riscossione che ometta la colonna degli importi riscossi non integra il modello 21 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 e difetta di un elemento essenziale richiesto dall’art. 616 R.D. n. 827/1924. La mancanza di tale indicazione impedisce di qualificare l’atto come rendiconto e, a maggior ragione, come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio davanti alla Corte dei conti. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto, con obbligo per l’agente di depositare il conto nelle forme rituali, mentre nulla è dovuto per le spese in ragione della pronuncia in rito.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo esamina il conto giudiziale relativo ai diritti di front office dell’anagrafe di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto è reso dall’agente contabile della riscossione.

Con relazione di irregolarità il magistrato relatore rileva che il documento non è redatto secondo il modello 21 del d.P.R. n. 194/1996: manca la firma dell’agente, manca la colonna degli importi riscossi, mentre sono indicati gli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi. È presente la parifica del conto da parte dell’ente. Il Pubblico Ministero, rilevata la serialità delle irregolarità, chiede dichiararsi l’inammissibilità con condanna dell’agente alla ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di conto dettata dal d.P.R. n. 194/1996, che distingue il conto dell’economo, riconducibile al modello 23, dal conto dell’agente contabile della riscossione, riconducibile al modello 21. La diversità dei modelli riflette la diversa natura della gestione dei fondi pubblici e impone contenuti informativi differenti.

Per il modello 21 devono risultare le generalità dell’agente, il periodo di svolgimento della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione con specifica indicazione dei versamenti in Tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le note. La colonna degli importi riscossi è dunque parte del contenuto minimo del modello.

Nel caso esaminato il Collegio rileva che tale colonna difetta del tutto. Il riferimento normativo generale è duplice: l’art. 616 R.D. n. 827/1924, regolamento di contabilità generale dello Stato applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 del TUEL, e l’art. 116 del regolamento di contabilità dell’ente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui C. Conti Sez. I n. 14/1985 il conto redatto su modello irrituale rispetto all’art. 620 R.D. n. 827/1924, ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 — scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde comunque alla finalità cui è preordinato, può qualificarsi conto giudiziale e, con la sua presentazione, incardina il relativo giudizio davanti alla Corte dei conti.

Nella specie l’esito è opposto. La mancanza dell’elemento essenziale della colonna degli importi riscossi non consente di qualificare l’atto come rendiconto, né come conto giudiziale in grado di incardinare il giudizio. Il Collegio non può pertanto dichiarare ammissibile il giudizio, poiché il conto è stato presentato in difformità dal modello 21. Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali. Il P.Q.M. dichiara il giudizio inammissibile, con obbligo per l’agente di depositare il conto nelle forme rituali e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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