Contributi PAC e occultamento doloso: prescrizione e decorrenza del termine (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 34 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per illecita percezione di contributi comunitari, l’occultamento doloso del danno che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, sposta il dies a quo della prescrizione al momento della scoperta, non è configurabile quando l’ente erogante sia stato immediatamente in grado di rilevare l’irregolarità dalla documentazione allegata alla domanda. La mera presentazione di certificati di monticazione indicanti mappali non coincidenti con quelli descritti nella domanda unica di aiuto, e contestualmente prodotti da altri allevatori, non integra frode né condotta attiva di celamento. Ne consegue che il termine quinquennale decorre dal verificarsi del pregiudizio, coincidente con l’erogazione del contributo, con conseguente declaratoria di prescrizione in assenza di atti interruttivi.
Il Fatto
La Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura contabile gli atti di un procedimento penale relativo a percepiti contributi erogati dall’Organismo Pagatore Regionale nell’ambito della Politica Agricola Comune, per le annualità 2013 e 2014, a sostegno di attività agricole e di allevamento in territori montani. Tra i soggetti destinatari degli accertamenti figurava il titolare di un’azienda agricola, percettore di contributi per complessivi euro 31.589,19.
Secondo l’ipotesi accusatoria, i contributi erano stati ottenuti attraverso la presentazione di documenti ideologicamente falsi, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda unica di aiuto. La Procura contabile, ritenuto il danno erariale pari alla somma percepita, notificava invito a dedurre e, non convincenti le giustificazioni, citava il convenuto chiedendone la condanna a titolo di dolo. Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto azionato e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione, muovendo dalla disciplina dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026. La norma, applicabile ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, fissa la prescrizione in cinque anni decorrenti dal verificarsi del fatto dannoso, salvo che ricorra un occultamento doloso realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, nel qual caso il termine decorre dalla scoperta.
La Corte ricostruisce la disciplina dei finanziamenti PAC e FEASR, il regime del disaccoppiamento e il sistema della c.d. condizionalità: l’aiuto è commisurato alla superficie effettivamente posseduta o nella disponibilità dell’azienda, con utilizzo reale del terreno mediante pascolamento o sfalcio, documentato dai certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza (c.d. certificati di monticazione).
Nel caso concreto, la Procura ha contestato la non coincidenza tra i terreni indicati nelle domande di aiuto e quelli risultanti dai certificati di monticazione, nonché la circostanza che gli allevatori indicati, sentiti a sommarie informazioni, avevano riferito di non conoscere l’azienda. La Corte rileva tuttavia che tali fatti non evidenziano comportamenti di occultamento doloso. L’Organismo Pagatore, disponendo della documentazione allegata, era immediatamente in grado di rilevare l’irregolarità e di bloccare l’erogazione dei contributi.
Non risultando falsificazioni dei certificati, ma la mera presentazione di documenti indicanti mappali non coincidenti e contemporaneamente prodotti da altri allevatori, non può ritenersi dimostrato alcun celamento del danno. La Corte richiama la giurisprudenza della Sezione Lombardia (n. 75/2024 e n. 135/2024), confermata in appello (n. 80/2025), secondo cui la mancata esatta coincidenza dei mappali non comprova di per sé alcunché di falso, potendo il bestiame distribuirsi spontaneamente su mappali diversi del medesimo codice pascolo. Né è decisiva la circostanza che altri abbiano utilizzato gli stessi certificati, come già ritenuto con la n. 104 del 4 giugno 2024.
Il dies a quo va quindi individuato nella data di percezione del contributo, compresa tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell’anno successivo alla domanda. In assenza di atti interruttivi nel quinquennio, il diritto azionato è prescritto, con declaratoria di non doversi procedere. Le spese di giudizio sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., in ragione della particolarità e incertezza della vicenda.
Nota della Redazione
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