Conti degli agenti della riscossione: improcedibilità per mancanza di firma e parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 46 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza della sottoscrizione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile e la carenza della parifica ritualmente sottoscritta integrano difetti delle condizioni di procedibilità del giudizio di conto, che va dichiarato improcedibile. La parificazione costituisce presupposto processuale imprescindibile: essa è imposta dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e dall’art. 618 RcgS, e solo il deposito del conto munito di parifica costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, c.g.c.. La sottoscrizione del conto è requisito di esistenza giuridica dell’atto, previsto a pena di nullità radicale e insanabile dagli artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c., poiché serve a individuare il responsabile del maneggio di denaro pubblico. Nei conti degli agenti della riscossione, l’eventuale indeterminatezza delle poste impone accertamenti istruttori demandati al magistrato istruttore ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., non potendosi decidere la questione di improcedibilità allo stato degli atti.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto i conti giudiziali redatti dall’agente della riscossione per una provincia, relativi agli esercizi 2019, 2021 e 2022. Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ha rimesso la causa al Collegio chiedendo in via preliminare la declaratoria di improcedibilità dei tre conti, ovvero, in subordine, l’adozione di provvedimenti interlocutori o definitivi.

L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico, eccependo la regolarità delle sottoscrizioni e dei depositi. La Procura regionale ha rassegnato conclusioni concordanti con la richiesta di improcedibilità. La questione centrale attiene alla parifica e alla sottoscrizione dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove da una premessa di sistema: l’improcedibilità del giudizio di conto non consegue a qualsivoglia irregolarità, ma solo alla mancanza di una condizione di procedibilità o all’inesistenza fattuale o giuridica del conto. Quest’ultima ricorre quando l’atto è privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo tale, come la firma dell’agente o gli importi delle somme da riscuotere.

Quanto alla parificazione, la Corte la qualifica come presupposto processuale imprescindibile. L’art. 139, comma 2, c.g.c. e l’art. 618 RcgS ne impongono l’acquisizione prima del deposito; solo il conto depositato unitamente alla parifica costituisce l’agente in giudizio; il giudice relatore deve accertarne l’avvenuta effettuazione ai sensi dell’art. 145, comma 3, c.g.c.. Il Collegio richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020, che distingue la parificazione in senso stretto dal visto di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Quanto alla sottoscrizione, essa è requisito di esistenza giuridica del conto. La spendita del nome individua il responsabile della gestione, e in sua assenza il giudizio non può essere instaurato o, se iniziato, va dichiarato improcedibile.

Applicando tali principi, il conto n. 18013 è risultato privo di sottoscrizione dell’agente: il giudizio relativo è improcedibile. Il conto n. 22190 recava un visto di controllo prestampato e non sottoscritto, con parifica carente: anche in tal caso la declaratoria è di improcedibilità. Per entrambi, tuttavia, la Corte rileva che il rideposito in corso di causa di documenti regolarizzati consente di ritenere procedibile il giudizio sul conto così integrato, da iscrivere a ruolo con nuovo numero e termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. decorrente dal nuovo deposito.

Il conto n. 21831, invece, risulta regolarmente sottoscritto e parificato: sotto tali profili è procedibile. Resta la questione dell’eventuale indeterminatezza delle poste in pendenza dei termini per la richiesta di discarico, non decidibile allo stato degli atti. La Corte rileva che i conti contengono codici tributo riferibili anche a somme iscritte a ruolo e che i residui risentono dei decreti di tolleranza, rendendo necessari accertamenti istruttori demandati al magistrato ai sensi dell’art. 149 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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