Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 207 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la corretta e distinta rappresentazione del carico e dello scarico costituisce elemento essenziale del conto giudiziale. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del mod. 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 non è una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale, rendendo impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto così redatto è inammissibile e ne consegue la necessità di un nuovo deposito. La nozione di maneggio di denaro comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2020, per la gestione delle riscossioni interne. Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità, rilevando che il conto era stato strutturato in difformità dal mod. 21 e risultava privo dei versamenti, sostituiti indebitamente dall’inclusione degli incassi tramite POS nella relativa colonna.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che le somme riscosse tramite POS non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha inoltre dedotto l’assenza di ammanchi e di danno erariale, il carattere meramente formale dei rilievi e la piena ricostruibilità della gestione, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo (mod. 23) e per l’agente contabile della riscossione (mod. 21). In quest’ultimo devono essere indicati i dati identificativi dell’agente, il periodo della gestione, gli estremi della riscossione e, con specifica indicazione, i versamenti in tesoreria, con numero di quietanza e importo.
Il conto giudiziale deve quindi offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione. I suoi pilastri sono il carico, dato dalle somme riscosse che genera il debito dell’agente, e lo scarico, dato dalle somme riversate in tesoreria che estingue il debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare.
Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile secondo cui il maneggio di denaro va inteso nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avviene tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Da ciò deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto anche per gli incassi tramite carta di credito.
Su questa premessa, il conto in esame risulta non correttamente strutturato: l’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale. Non si tratta di una mera imprecisione formale, poiché il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, rendendolo intrinsecamente non verificabile.
Il Collegio richiama il principio per cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale impedisce tale qualifica. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio: il giudice non può supplire alle omissioni del contabile, né l’ordine di integrazione può operare quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di nuovo deposito del conto, e nulla per le spese stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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